Turbata libertà degli incanti e danno erariale: ammissibile il giudizio abbreviato

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 50 del 1 marzo 2023

A conclusione dell’iter del giudizio penale, veniva accertata in via definitiva la responsabilità dei convenuti per alcune tra le ipotesi criminose originariamente contestate, che a parere della Procura contabile avrebbero cagionato alle Amministrazioni di appartenenza una serie di danni, patrimoniali (da violazione del rapporto sinallagmatico, da disservizio e spese indirette di gestione) e non patrimoniali (all’immagine).

Con specifico riferimento alla posizione dell’ing. X, in citazione è stato rilevato, anche a seguito delle deduzioni difensive:

– che il convenuto aveva commesso i reati nella responsabile dell’Area Pianificazione Strategica e Tecnica della Provincia;

che, in via definitiva, è stato condannato unicamente per il capo C, avente ad oggetto il delitto di cui all’art 353 c.p., limitatamente a due gare di appalto: a) gara indetta dal Comune e aggiudicata con determina n. 459 del 28 settembre 2011; b) gara indetta dal Comune di omissis e aggiudicata con determina n. 557 del 2011;

– che, nell’invito a dedurre, era stato indicato come soggetto danneggiato dal reato concernente la prima gara la Provincia di omissis, invece che il Comune di omissis, sicché le originarie contestazioni non erano riproponibili, salva la facoltà di agire in separata sede;

ll convenuto, costituendosi in giudizio, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento di un importo pari al 30% del quantum richiesto in citazione, id est ad € 1.500,00, ai sensi dell’art. 130 c.g.c. In subordine, ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole, alla luce della tempestività dell’istanza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile e non essendo ipotizzabile nessuna condotta di doloso arricchimento.

Con il decreto n. 12/2022 del 14 dicembre 2022, il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 1.500,00, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento

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