Corte di Cassazione, ordinanza n. 6519 del 3 marzo
L’ASL aveva effettuato la modifica unilaterale degli impegni assunti in sede di contrattazione collettiva con i medici di medicina generale, in asserita attuazione della Delib. G.R. Abruzzo n. 592 del 2008 che fissava alle ASL i tetti di spesa
Il collegio ha ritenuto il ricorso infondato perché la sentenza impugnata ha deciso la controversia in conformità ai principi di diritto recentemente enunciati da numerose pronunce di questa Corte (Cass. n. 11566/2021, Cass. n. 19327/2021, Cass. n. 22440/2021, Cass. n. 27782/2021 e da altre pronunce conformi), che hanno respinto analoghi ricorsi proposti dalle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, poichè era stata ritenuta illegittima la riduzione unilaterale dei compensi previsti dalla contrattazione, nazionale e integrativa regionale, seppure finalizzata al rispetto dei tetti di spesa imposti dal Piano di rientro.
In particolare, giova qui fare espresso riferimento all’ordinanza di questa Corte n. 27661 del 2022 – pronunciata in fattispecie speculare alla presente, come segue: «a) il rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali; b) la disciplina dettata dall’art. 48 della legge n. 833/1978 e dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione nazionale e da quella integrativa regionale; c) le richiamate esigenze, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione; d) l’atto unilaterale di riduzione del compenso non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata.