Estrazione illegittima di dati dagli archivi informatici: il tempo perso è danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, sentenza n 136/2023

Nel caso di specie è stato accertato che la convenuta ha tenuto condotte antigiuridiche – consistenti nella estrazione di dati sensibili dagli archivi INPS in maniera massiva e senza giustificazione lavorativa e per un bacino di utenza anche diverso da quello della Filiale Metropolitana in cui rientra l’ufficio di assegnazione – in violazione dei doveri del dipendente pubblico e con utilizzo di credenziali di accesso personali a banche dati riservate dell’INPS in violazione dei dati sensibili dei cittadini, a fini puramente egoistici e di possibile rilevanza penale, sviando le funzioni istituzionali per le quali ha percepito la retribuzione che risulta, così, almeno in buona parte, inutiliter data.


Nel caso di specie la posta di danno relativa alla interruzione del rapporto sinallagmatico è stata quantificata in misura pari alla retribuzione indebitamente percepita in funzione dell’attività illecita perpetrata, tenuto conto del valore del complessivo orario lavorativo accertato (n. ore stimate pari a 564,25) come illecitamente impiegato al fine dell’esercizio della abusiva attività di ingiustificato accesso ai sistemi informatici e in relazione al numero e alla tipologia di accessi illegittimi contestati pari a 31.251, tenendo conto di criteri temporali per ciascuna tipologia di accesso indebito, con indicazione dei secondi necessari per l’effettuazione di ogni singolo accesso (in particolare, è stato stimato per ogni accesso un tempo singolo per visualizzazione pari a 45 secondi e un tempo per memo e stampa di 20 secondi, per un tempo complessivo in secondi pari a 2.031.315).

Al di là dei risvolti penali che deriveranno dalla vicenda, è evidente che le condotte in esame hanno certamente determinato una violazione del principio sinallagmatico che giustifica la corresponsione della retribuzione a fronte dell’assolvimento degli obblighi di servizio.
Nei confronti della convenuta, appaiono quindi pienamente sussistenti i presupposti e gli elementi oggettivi del danno erariale.

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