Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 50 del 9 marzo 2023
Con particolare riferimento agli enti del settore sanitario, la figura del commissario straordinario è notorio che assommi in sé le funzioni proprie del direttore generale e di organo di rappresentanza legale, di tal che invocare a titolo di esimente della responsabilità erariale l’affidamento in buona fede sull’operato dei collaboratori, equivarrebbe a pretendere che si riconosca l’insussistenza di qualsiasi potere/dovere di vigilanza, sovrintendenza, coordinamento e controllo sull’attività degli uffici aziendali, potestà che, invece, da un lato, rappresentano l’essenza della funzione dirigenziale nel contesto del notorio principio di separazione tra le competenze degli organi di direzione politico-amministrativa e quelle proprie degli organi di gestione, dall’altro, costituiscono il parametro di valutazione, oltre che della responsabilità dirigenziale, anche, e soprattutto, della responsabilità amministrativa.
Alla stregua di tali opportune considerazioni, ritiene il Collegio che nessun dubbio possa ragionevolmente nutrirsi sul fatto che, una volta sottoscritta la convenzione transattiva, il X si sia del tutto disinteressato del seguito procedimentale dell’accordo nonostante sapesse della tempistica, come detto oggettivamente stringente, convenuta per l’attuazione dell’accordo stesso e, soprattutto, nonostante fosse a conoscenza del fatto che, ai fini dell’effettivo pagamento, il passaggio che imprescindibilmente si sarebbe dovuto osservare era quello di trasmettere l’accordo all’Ufficio commissariale per il Piano di rientro.
Come detto, il X tende a prospettare l’esclusività o, quantomeno, la preponderanza causale della condotta omissiva del sub commissario e del responsabile del procedimento, ma ciò non può essere condiviso alla luce degli elementi di fatto che incontrovertibilmente comprovano la sua inescusabile e perdurante inerzia rispetto al fondamentale dovere di servizio di curare l’esecuzione della transazione.