L’Accordo Quadro, in quanto strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, ossia dei “contratti adesivi discendenti”, che saranno stipulati nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità preventivamente rilevate dall’Amministrazione, non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativo in ordine all’affidamento dei contratti discendenti e non comporta l’obbligo per l’Amministrazione di affidare per intero le prestazioni di cui all’importo massimo definito in sede di Accordo. Di conseguenza, l’Accordo Quadro non costituisce titolo legittimante l’insorgenza di una obbligazione pecuniaria a carico dello Stato, in assenza della quale l’Amministrazione non può procedere all’assunzione dell’impegno di spesa. Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall’Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno adottati ai sensi del comma 2 dell’art. 34 della legge di contabilità e finanza pubblica. Tenuto conto dell’esigenza di una verifica unitaria sul rispetto delle disposizioni predeterminate in sede di Accordo Quadro, l’Ufficio competente per la valutazione di legittimità dei contratti discendenti da questo va individuato in quello che ha proceduto al controllo sull’Accordo Quadro.