Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 74 del 13 marzo 2023
I medici risultano coinvolti causalmente nella determinazione del danno anche per il diverso aspetto della conta dei ferri, di cui rispondono per diversi profili, seppure in concorso con l’equipe infermieristica, e secondo i parametri di responsabilità primaria o solo in via collaborativa, come diversamente articolati dalla procedura di prevenzione del rischio.
È ben vero che esiste un ruolo specifico assegnato all’infermiera c.d. “ferrista” rispetto ai conteggi di garze e ferri chirurgici, tuttavia, come sopra anticipato, detto ruolo è condiviso con quello del chirurgo primo operatore, alternandosi tra di loro per i profili di responsabilità insieme all’infermiera di sala.
Peraltro, come già accennato, dette disposizioni non sono di per sé sufficienti a fondare un principio di affidamento da parte del resto dell’equipe, con valore esimente da responsabilità per la mancata o non corretta conta. Infatti, la Procedura di prevenzione del rischio, dispone anche l’obbligo della conta “a voce alta”, sorretto da una duplice ratio, quella di garantire la massima attenzione da parte dei soggetti deputati a tale operazione, e quella di consentire il controllo da parte della restante equipe a che l’operazione di conta sia effettivamente svolta.
Orbene, nel caso di specie risulta agli atti la Check list di sicurezza del paziente, redatta per l’intervento chirurgico. Per quanto riguarda la conta dei ferri, la check list dà conto solo del conteggio iniziale. Null’altro è indicato nelle caselle successive, i cui spazi destinati alla registrazione di eventuali aggiunte di strumentazione e alle conte intermedia e finale, sono totalmente vuoti.
La Check list attesta che la conta dei ferri non è stata effettuata, se non all’apertura.
Neppure, infine, può essere accolta la sua presa di distanza da ogni responsabilità per la conta, nel punto in cui evidenzia che si tratta di “mansione tipica e specifica del personale infermieristico – strumentista, infermiere di sala o altri operatori di supporto” rimanendo in capo al chirurgo “tutt’al più la verifica che il conteggio sia stato eseguito”.
Se, infatti, può essere comprensibile che la conta sia comunque effettuata manualmente dal personale di supporto, rimanendo il chirurgo dedicato allo svolgimento dell’operazione, la Procedura rimette comunque alla sua responsabilità primaria la conta di garze e ferri durante l’intervento in tre momenti ben precisi e, cioè, “prima di chiudere una cavità dentro un’altra”, “all’eventuale cambio del chirurgo responsabile dell’equipe” e “prima di chiudere la ferita”.
Dall’omissione della conta degli strumenti discendono causalmente la mancata scoperta del ferro abbandonato nell’addome del paziente e il conseguente danno erariale indiretto di cui è causa, con concorso concausale di tutti i soggetti che a detta conta erano tenuti, sia quelli chiamati al presente giudizio, il primo operatore, la ferrista e l’infermiera di sala del primo turno, sia quelli non chiamati, seppure a procedura non archiviata, e cioè la ferrista e l’infermiere di sala del secondo turno, per questi ultimi fatta salva prova contraria da acquisire nel contraddittorio delle parti nel caso che l’Organo requirente ravvisi gli estremi di una riapertura del fascicolo in parte qua.
A maggior ragione, dunque, concorrono causalmente all’omessa conta anche i due medici rimasti per le suture, sia perché, una volta allontanatosi il primo operatore, sarebbero a loro volta subentrati nel ruolo, con i conseguenti doveri, non ottemperati, sia perché, in quanto componenti dell’equipe medica, avrebbero dovuto, come tutti gli altri componenti, rendersi conto che durante l’intervento non avveniva la conta “a voce alta” dei ferri operatori, ma solo quella delle garze.