Trasparenza: la delibera come unica sanzione 

Anac, delibera n. 90 del 8 marzo 2023

Già ho scritto (https://iusmanagement.org/2022/12/28/latto-di-constatazione-come-unica-sanzione-irrogabile-dallanac/ e https://iusmanagement.org/2022/08/09/per-gli-organi-di-governo-e-di-indirizzo-politico-permane-lobbligo-di-pubblicare-i-redditi-ma-e-attualmente-sprovvisto-di-sanzione/) che le sanzioni per inottemperanza agli obblighi di trasparenza sono sospese già da due anni. L’effetto è che ormai l’Autorità anticorruzione nazionale (già il nome dovrebbe indurre un certo timore) è costretta, quando rileva degli inadempimenti, solamente a pubblicare la propria delibera, nulla di più.

Vediamo l’ultimo caso.

Con la delibera n. 567 del 30 novembre 2022 l’ANAC ordinava al Comune di X di provvedere alla pubblicazione di tutti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale. Con la nota di riscontro il RPCT dell’Ente, prot. n. 5228 del 20.1.2023, rappresentava di aver provveduto all’adeguamento del sito istituzionale.

Dalla successiva verifica espletata dal competente ufficio è emerso invece il permanere di inadempimenti nelle seguenti sezioni o sottosezioni: 

– la sottosezione “organizzazione – organi di indirizzo politico – amministrativo” 

– la sottosezione “bandi di concorso” 

– la sottosezione “performance” 

– la sottosezione “attività e procedimenti” 

– la sottosezione “sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” 

– la sottosezione “servizi erogati” 

– la sottosezione “informazioni ambientali” 

Quindi, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, l’atto di accertamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità ed il mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione è segnalato, quale illecito disciplinare, all’ufficio di cui all’articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (cioè ad un ufficio dello stesso Comune!), ed altresì ai vertici politici (dello stesso Comune), agli OIV (dello stesso Comune) (cioè, in sintesi, agli stessi soggetti responsabili della vioalzione!) ed alla Corte dei conti (senza alcuna notizia, però, di danno erariale)

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