Medici a gettone e società tra professionisti: limiti e rischi

Avevo già illustrato in un altro post per quale motivo le soluzioni per esternalizzare servizi sanitari siano essenzialmente due: esternalizzazione di un intero servizio ad un soggetto già in possesso di specifica autorizzazione sanitaria (p.es. laboratorio analisi), oppure aggiudicazione di un servizio di somministrazione di manodopera ad un’agenzia per il lavoro autorizzata da ANPAL e iscritta all’Albo informatico nazionale delle Agenzie per il lavoro (sebbene con delle criticità relative alle norme sul divieto di somministrazione di personale con qualifica dirigenziale o direttiva nel pubblico impiego).

Spesso, purtroppo, gli aggiudicatari di appalti di “medici a gettone” non si trovano in possesso di nessuna delle due autorizzazioni, risultando così in palese violazione di legge.

Recentemente ho potuto notare anche che aggiudicatari di tale gare d’appalto risultano  essere “società tra professionisti” (Stp), quindi connotate dal carattere della personalità e della professionalità della prestazione resa, il che rende legittima l’aggiudicazione per prestazioni di carattere professionale.

Anche in questo caso, però, ci potremmo trovare di fronte a illiceità di vario tipo, come di seguito illustrato.

Tale istituto (la Stp) è relativamente recente, essendo stato previsto dall’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, poi attuato effettivamente con il Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34, recante “Regolamento in materia di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico”

Vediamo alcune caratteristiche salienti:

  • l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci, cioè, la Stp può erogare prestazioni solo attraverso i propri soci, e non avvalendosi di professionisti esterni;
  • la partecipazione ad una società tra professionisti è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti;
  • la societa’  tra  professionisti  e’  iscritta  in  una  sezione speciale degli albi o  dei  registri  tenuti  presso  l’ordine  o  il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti;
  • all’Ordine di appartenenza si comunica pure l’elenco dei soci;
  • ogni cambiamento dei dati, tra cui anche ogni cambiamento dei soci, deve essere comunicata al Registro delle imprese e all’Ordine di appartenenza.
  • l’Ordine di appartenenza rende consultabile sia l’elenco delle Stp iscritte, sia, per ogni Stp, anche l’elenco dei soci.

A ciò si aggiunga che, nel caso dei medici, l’essere socio di una Stp di medici o di sanitari, peraltro aggiudicataria di appalti, è incompatibile ogni altro incarico o rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, a titolo di esempio, non si possono assumere incarichi come specialista ambulatoriale, collaboratore di ASL e ospedali, come medico di medicina generale o pediatra (nemmeno con incarichi provvisori), come specializzandi che percepiscono una borsa di studio.

Avendo tali limiti, è evidente che la Stp mal si attaglia all’ipotesi di un soggetto aggiudicatario di un appalto di “guardie mediche”, o comunque con cui si garantisce l’opera professionale di medici. Infatti la Stp, prima di far lavorare ogni “gettonista”, dovrebbe registrarlo come socio e dovrebbe comunicarlo al Registro delle imprese e all’Ordine di appartenenza, e, in seguito, quel gettonista non potrebbe lavorare per nessun’altra Stp, nè per nessun altro ente o azienda del servizio sanitario, nemmeno per un privato accreditato, fino al perdurare della qualifica di socio.

Ovviamente a livello locale ci possono essere delle Stp che assumono e rispettano tali obblighi per un territorio limitato, riuscendo a gestire tutti gli oneri informativi connessi e facendo affidamento su un numero non eccessivamente alto di soci.

Ben più difficile sarebbe se la società avesse un ampio territorio di riferimento.

Dai documenti che ho potuto consultare, ho visto una Stp che vantava centinaia di soci, ma la cui assemblea di approvazione del bilancio, dell’ordine di diversi milioni di euro, è andata deserta. A me sembra evidente che i medici “soci” non hanno alcuna percezione di essere soci. Io stesso, se avessi una partecipazione societaria valutabile in circa 50.000 euro, sarei ben presente all’assemblea di approvazione del bilancio.

Tra l’altro, cercando in modo random i nomi di tali soci, molti di questi medici avevano, successivamente all’incarico di “gettonista”, assunto altri incarichi presso ASL, ospedali, o risultavano destinatari di borse di studio di scuole di specializzazione. 

Tali situazioni sono di acclarata incompatibilità, ma, secondo me, tali medici hanno considerato la prestazione da gettonista come “archiviata”, facente parte del passato, non essendo consapevoli, invece, di essere ancora soci di una società che ha rapporti con il SSN.

Inoltre, ho notato che all’Ordine non risultano i centinaia di soci, ma solamente due; ciò potrebbe essere dovuto ad un mancato aggiornamento dei dati da parte dell’Ordine, o una mancata comunicazione dei nomi dei soci, la qual cosa potrebbe comportare la sospensione dall’Albo sia della società, sia dei singoli soci.

Un’altra Stp aggiudicataria di diversi appalti, risultava invece senza nessun socio iscritto all’albo, cosa che di per sè dovrebbe portare all’estinzione della società.

Inoltre, nel caso di società tra professionisti, ogni socio è responsabile dell’amministrazione della società, per cui, in caso di mancato o errato pagamento di imposte e contributi di tutti i medici, ogni socio può essere chiamato a rispondere in quanto socio secondo le regole del diritto societario, tributario e penale (es: responsabilità patrimoniale nel caso di società di persone, responsabilità penale nel caso di bancarotta fraudolenta, ecc…) 

Quindi per rimanere nell’alveo della legalità, in caso di aggiudicazione di un appalto di “guardia medica” o similare ad una società tra professionisti, dovrebbero essere mantenute e verificate le seguenti condizioni:

  • che la Stp sia regolarmente iscritta all’Ordine;
  • che tutti i medici che erogano prestazioni risultino tutti soci della Stp;
  • che all’Ordine siano stati comunicati tutti i soci;
  • che i medici non risultino soci o lavoratori di altre Stp;
  • che i medici non abbiano altri incarichi presso altri enti o aziende del SSN, nemmeno provvisori, incluse borse di studio di scuole di specializzazione.

I medici che hanno lavorato per società tra professionisti, dovrebbero verificare:

  • i documenti societari approvati e registrati (p.es.: bilanci);
  • il corretto pagamento di imposte e contributi  
  • il corretto recesso dalla società, in caso di assunzione di incarichi o borse di studio presso il SSN

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