Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 34 del 16 marzo 2023
Come si evince dall’esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all’esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dai convenuti al Comune, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione agli oneri complessivi sostenuti dall’Ente civico per l’esecuzione di due pronunce emesse dall’A.G.O. che hanno riconosciuto a favore di altrettanti dipendenti, destinatari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa rinnovati in modo continuativo per molti anni, la sussistenza di un ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Ciò premesso, prima di esaminare il merito della controversia, la Sezione deve farsi carico di affrontare le molteplici questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti, alcune a fattore comune, nelle rispettive memorie di costituzione.
Dalla delibazione degli atti versati nel fascicolo processuale emerge, con le puntualizzazioni di seguito indicate, la fondatezza dell’ipotesi accusatoria delineata dall’Ufficio Requirente nella citazione; pacifica la condotta antigiuridica concernente il costante rinnovo dei contratti di collaborazione, caratterizzata indubbiamente dal requisito soggettivo della colpa grave, la Sezione reputa sussistente anche il nesso causale che lega siffatto comportamento palesemente contrario alle disposizioni normative in materia con l’evento di danno contestato dal Pubblico Ministero contabile, costituito dalle somme che il Comune si è visto costretto ad erogare ai due lavoratori sopra menzionati per effetto delle Sentenze emesse dal Giudice del Lavoro.
In tale ottica, preme evidenziare che il nesso eziologico tra il contegno tenuto dai convenuti e la voce di nocumento patrimoniale indiretto si configura nella presente fattispecie come assolutamente integrato, alla luce dell’orientamento più accreditato in giurisprudenza che tende a condensare gli effetti della teoria della “conditio sine qua non” con quelli della causalità adeguata, atteso che i nominati funzionari hanno realizzato degli antecedenti causali, identificati dall’adozione di molteplici provvedimenti illegittimi di rinnovo e proroga dei contratti di collaborazione, senza i quali il danno non si sarebbe certamente verificato, applicando il principio connesso alla cosiddetta prova di resistenza, tenendo conto, inoltre, che nessun fattore eccezionale e straordinario, quindi non rientrante ragionevolmente nel novero degli accadimenti preventivabili al momento della realizzazione della condotta contestata, è sopravvenuto ed è stato da solo sufficiente a cagionare l’evento esiziale, che quindi rappresenta l’effetto immediato e diretto dei reiterati illeciti compiuti dai predetti dipendenti.