Sospetta truffa nell’accoglienza, ma la prescrizione penale e l’inattività della Procura presso la Corte dei Conti estinguono i giudizi

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 172 del 20 marzo 2023

Nonostante la Cooperativa X disponesse di soli 5 posti, con nota del 23.5.2011 si rendeva disponibile ad accogliere 40 persone sin dal 24.5.2011 e con nota del 5.7.2011 manifestava la propria disponibilità ad accogliere preso le strutture altri migranti per 120 unità, ottenendo così dal Soggetto Attuatore l’assegnazione prima di 25 immigrati e poi di altri 50 nonché la sottoscrizione delle relative convenzioni, nella quali venivano regolati obblighi e rimborsi.

Le convenzioni venivano poi revocate in data 1.2.2012, poiché da un verbale di sopralluogo effettuato presso lo stabile sito in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS, dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione Distretto, Servizio Igiene e Sanità Pubblica veniva accertata la presenza di 50 persone in una struttura composta di tre stanze e con verbale di controllo amministrativo dei N.A.S. dei Carabinieri di Latina sui locali siti a Sezze (LT), Via OMISSIS, del 22.9.2011 veniva accertata la presenza di 12 minori in una struttura asseritamente non idonea dal punto di vista igienico-sanitario.

Per gli stessi fatti venivano richieste ed ottenute misure cautelari personali nei confronti di  Y (rappresentante legale della coop. X) e  Z (preposto alla gestione tecnica della cooperativa). Il 22.3.2012 la Procura della Repubblica di Latina chiedeva il giudizio immediato per  Z nella qualità di direttore generale della coop. X,  Y rappresentante legale della stessa, nonché di altri collaboratori. La richiesta di giudizio immediato veniva accolta con provvedimento dei G.I.P. presso il Tribunale di Latina del 6.4.2012; con atto del 21.2.2014 la Procura regionale invitava i presunti responsabili a fornire deduzioni e, successivamente, non ritenendo le argomentazioni esposte convincenti, con atto del 12.6.2014 li citava in giudizio.

La cooperativa X, la dottoressa  Y e il sig.  Z, si costituivano in giudizio chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale (il 6913/11 concernente il reato di truffa e il 2598/12 relativo al reato di emissione di fatture false ed altri reati finanziari) pendente dinanzi al Tribunale di Latina e formulando eccezioni di rito e censure di merito.

Il Tribunale di Latina con la sentenza n.2372/19, depositata il 19/09/2019 ed irrevocabile dal 24/01/2020, dichiarava ex art.129 c.p.p. l’estinzione dei reati nei confronti di Y e Z per intervenuta prescrizione; con conseguente mancato accertamento della responsabilità e del danno in sede penale.

Il collegio della Corte dei Conti ha inoltre dichiarato l’estinzione del giudizio per inattività delle parti.

In particolare, ha osservato che l’abbandono trova applicazione residuale, in ogni caso di generica inerzia delle parti. È stato, inoltre, precisato che l’abbandono costituisce causa di improcedibilità del giudizio (SS.RR. n. 56/A/1996) e che la sentenza che lo pronuncia ha contenuto meramente dichiarativo; e ciò tenuto conto che l’estinzione del processo che consegue all’abbandono si produce ipso iure nel momento in cui viene a scadenza l’anno di inattività (cfr., ex plurimis, SS.RR. n. 4/A/1996; Sez. III n. 331/1998; Sez. II n. 190/2001, n. 275/2005, n. 189/2007 e n. 16/2012).

Nella fattispecie connotata da un periodo di inattività ultrannuale da parte del Requirente, si ritiene sussistente la situazione di inattività delle parti nel processo che costituisce il presupposto per l’estinzione del giudizio. Infatti, a norma dell’art. 111, comma 3, C.G.C., “Il processo si estingue, altresì, se per un anno non si sia presentata domanda di fissazione udienza o non si sia fatto alcun altro atto di procedura”.

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