L’omissione dichiarativa non è di per sé autonoma causa escludente

Consiglio di Stato, sentenza n. 2801 del 20 marzo 2023

La giurisprudenza esclude che l’omissione dichiarativa costituisca di per sé autonoma causa escludente, sufficiente a condurre all’estromissione del concorrente a prescindere dalla concreta rilevanza dell’informazione taciuta, richiedendo invece una valutazione in concreto della stazione appaltante (Cons. Stato, Ad. plen., 28 agosto 2020, n. 16; V, 27 settembre 2022, n. 8336; 15 giugno 2021, 4641; 14 giugno 2021, n. 4574; III, 10 marzo 2021, n. 2043; V, 22 febbraio 2021, n. 1542), che deve accertare: se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale”; in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all’affidabilità dell’impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara (Cons. Stato, V, n. 8336/2022, cit.; 27 ottobre 2021, n. 7223; 8 gennaio 2021, n. 307).

Segnala poi che tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezionesono considerati dalla lettera c) dell’art. 80 quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità dell’operatore economico” (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 16/2020, cit.; V, 17 giugno 2022, n. 4965). Ciò in quanto il previgente art. 80 comma 5, lett. c), “ora c-bis)” prevede anche “‘l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione’, quale ulteriore fattispecie di grave illecito professionale, a completamento e chiusura di quella precedente, ma rispetto a questa tipizzata in termini più ampi, con il riferimento al ‘corretto svolgimento della procedura di selezione’, ed in cui il disvalore si polarizza sull’‘elemento normativo della fattispecie’ (così l’ordinanza di rimessione), ovvero sul carattere doveroso dell’informazione” (così, Ad. plen., n. 16/2020).

Il qui contestato passaggio motivazionale non ha fatto altro che applicare le predette coordinate normative ed ermeneutiche, né può dirsi che vi sia stata invasione di sfere riservate alla pubblica amministrazione, dal momento che la sentenza ha rimesso al Comune il riesame della posizione di -OMISSIS-.

Comments are closed.