Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 15 del 23 marzo 2023
Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte (C. conti, sez. Lombardia, n. 21/2022), nonché da questa Sezione in precedenti pronunce (n. 262/2022), a seguito dell’intervenuta abrogazione ad opera del codice di giustizia contabile, il rinvio all’art. 7 della l. n. 97/2001 deve ora intendersi riferito all’art. 51, comma 7, c.g.c., che – in tema di notitia damni – richiama la comunicazione alle competenti Procure regionali della Corte dei conti delle sentenze irrevocabili di condanna pronunciate nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per delitti commessi “a danno” delle stesse. Secondo il già richiamato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, al quale il Collegio ritiene di aderire, non è richiesta, come condizione imprescindibile per l’azione risarcitoria per danno all’immagine, la perpetrazione di uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., di cui al capo I, titolo II, libro secondo, c.p., essendo sufficiente la commissione di un delitto “a danno” della stessa amministrazione, così come indicato dall’art. 51, comma 7, c.g.c., ossia di qualsiasi reato, anche comune, purché foriero di procurare un danno per la P.A. (e non soltanto di quelli specificamente rubricati contro la P.A.).