MEF. Dipartimento delle Finanze, Risoluzione n.2/DF del 20 marzo 2023
Con la risoluzione n. 2/DF del 20 marzo 2023 sono forniti chiarimenti in ordine all’applicazione dell’esenzione dall’IMU nell’ambito del social housing.
In particolare, «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione». In via alternativa e subordinata, […] è stato chiesto di chiarire inoltre se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi».
Al riguardo, occorre in primo luogo precisare che, dalla lettura dell’art. 1, comma 741, lett. c), n. 3, della legge n. 160 del 2019, emerge che per l’applicazione del beneficio in discorso occorre, non solo che sussistano i requisiti di alloggio sociale, espressamente indicati nel D.M. 22 aprile 2008, ma anche che gli immobili siano “adibiti ad abitazione principale”. Tale circostanza, ai sensi del richiamato comma 741, lett. c), n. 3, si pone come una condizione necessaria per accordare il beneficio fiscale; a decorrere dal 2020, dunque, possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. Si deve sottolineare che tale ultima condizione è stata introdotta proprio per restringere l’assimilazione ai soli casi in cui l’alloggio sia effettivamente utilizzato come abitazione principale e per escludere, quindi, dal beneficio gli appartamenti sfitti e comunque tenuti a disposizione.
Alla luce di quest’ultima considerazione, inoltre, si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative in argomento, l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.