AGCM, Atto AS1882 del 2 marzo 2023
L’Autorità intende al riguardo ribadire che, secondo il suo granitico orientamento, ripartire risorse pubbliche tra gli operatori in funzione del solo o preponderante criterio della spesa storica, senza alcuna premialità per criteri di natura qualitativa o prestazionale, arreca un serio pregiudizio alla concorrenza, essendo idoneo a cristallizzare gli assetti di mercato sia pregiudicando l’ingresso di nuovi operatori, che non hanno un budget pregresso da far valere nelle nuove assegnazioni, sia rispetto alle strutture più performanti, che hanno sostenuto maggiori investimenti2.
In altri termini, scegliere a monte di allocare risorse pubbliche in base al solo criterio della spesa storica elimina qualsiasi incentivo a competere tra le strutture accreditate e convenzionate con il SSN e attribuisce a imprese già titolari di diritti speciali un indebito vantaggio concorrenziale, in violazione dell’articolo 106 TFUE e, al tempo stesso, esclude alcuni operatori dall’accesso a risorse pubbliche in assenza di criteri di selezione trasparenti e non discriminatori in violazione anche degli artt. 41 e 117 Cost. e dei principi di libertà di scelta e non discriminazione tra strutture pubbliche e private posti dall’articolo 8-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992. Si auspica, quindi, che codesta Regione intervenga tempestivamente in modo da definire quanto prima nuovi criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate, che consentano di seguire un approccio più attento alla valutazione della qualità e della performance delle strutture e di prevedere meccanismi per favorire l’accesso a fondi pubblici anche da parte di nuovi operatori.
L’Autorità invita a comunicare, entro un termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto in esso evidenziato.