Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sentenza del 22/02/2023 n. 149
Punto decisivo dell’argomentare dei primi giudici è costituito dalla premessa che, essendo l’agevolazione dell’art. 6 DPR 601/73 di carattere soggettivo, in quanto al comma 2 è richiesto il requisito della personalità giuridica, essa non poteva essere riconosciuto alle Asl neppure in relazione ai presidi ospedalieri da essa gestiti, in quanto questi sono privi di personalità giuridica e di soggettività passiva d’imposta. Peraltro, si sosteneva che la molteplicità di attività della Asl non consentisse la sovrapposizione con il più limitato perimetro delle funzioni dei soppressi enti ospedalieri, sicché l’agevolazione in parola competerebbe esclusivamente alle aziende ospedaliere, uniche “eredi” riconosciute dei soppressi Enti ospedalieri.
Orbene il primo ostacolo interpretativo, ad avviso di questa commissione appare del tutto superato sia negli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione dell’anno 2019 già sopra citata ed abbandonata anche dall’Amministrazione finanziaria con l’emanazione della circolare n. 15 del 17 maggio 2022.
Benché in giudizio la costituita Agenzia delle Entrate finanziaria abbia affermato che non vi sarebbe stata alcuna novità nella posizione della parte pubblica, dalla lettura del testo della circolare e dagli arresti recenti della Cassazione si registra invece una presa di posizione decisamente ed esplicitamente innovativa rispetto al passato.
La Cassazione difatti con la pronuncia del 10 maggio 2019 n. 12500, ha stavolta esplicitamente affermato quel che in precedenza era stato solo accennato e cioè che l’agevolazione compete anche ai presidi ospedalieri gestiti dalla Asl, per tale via consolidando l’ orientamento fatto proprio anche dalla recente circolare ministeriale in parola, dal momento che in assenza di soggettività passiva tributaria del presidio ospedaliero, l’agevolazione, riconosciuta spettante, non può che consolidarsi in capo al soggetto pubblico, Asl, che lo gestisce.
Questo costituisce significativo punto di partenza dovendosi alla luce di tali arresti riconoscere che, almeno con riferimento ai redditi di fabbricati strettamente connessi all’attività di cura ospedaliera, l’agevolazione non può essere misconosciuta, neppure laddove l’ospedale non sia costituito autonomamente in azienda, ma sia solo una articolazione della ASL, sulla quale evidentemente ricade l’agevolazione in parola.