Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sicilia, sentenza n. 147 del 22 marzo 2023
Nel caso in esame, risulta evidente che la previsione del decreto ministeriale diretta a consentire l’acquisto di beni aveva carattere meramente strumentale rispetto alle spese prettamente dirette alle finalità «di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa ai minori 0/17 anni». Nel caso in esame, invece, la condotta degli odierni convenuti ha determinato la sostanziale inversione del rapporto funzionale tra le spese, in quanto quelle «strumentali» hanno assorbito la quasi totalità del finanziamento con conseguente frustrazione delle finalità cui tale finanziamento era diretto.
L‘acquisto contestato di quattro SUV per l’importo di euro 120.000,00 – a prescindere dalla piena prova della funzione strumentale degli stessi – ha invero sostanzialmente assorbito il 96% dei 135.000 euro a disposizione, denotando comunque una sostanziale abnormità e sproporzione rispetto all’intervento realizzato.
Tanto risulta ancora più evidente se si considera che gli odierni convenuti non hanno compiuto alcuna valutazione preventiva in ordine al numero di autovetture necessarie al raggiungimento dello scopo, limitandosi ad acquisire tutte quelle che era possibile tenuto conto delle risorse disponibili e comperando i pc portatili con le residue risorse. In nessuno degli atti prodotti i convenuti chiariscono, ad esempio, le ragioni per le quali sono stati acquistati quattro SUV in luogo di uno, due o tre. Tale percorso logico denota, infatti, esclusivamente la volontà di esaurire integralmente il finanziamento concesso al Comune senza tener conto dei bisogni del territorio o delle effettive esigenze dei servizi socioassistenziali.
L’utilizzo della quasi integralità del finanziamento concesso per l’acquisto di n.4 SUV ha, pertanto, tradito le finalità per le quali è stato concesso violando, al contempo, i citati principi di economicità ed efficacia e producendo un danno alla PCM rispetto alle finalità che la stessa intendeva perseguire con il finanziamento concesso in argomento.
A tal proposito, deve ricordarsi che l’omesso impiego di un finanziamento per le finalità cui è preordinato ed il contestuale utilizzo dello stesso per finalità estranee a quelle a cui lo stesso è teso anche se dirette a vantaggio dell’amministrazione, determina comunque un danno in ragione del mancato conseguimento delle utilità di interesse generale che, attraverso la spendita delle risorse pubbliche, l’amministrazione programma di conseguire per la cura e realizzazione dell’interesse pubblico intestatole. Non si ritiene, in sintesi, che effettivamente ottenuto il previsto potenziamento dei centri estivi diurni