Se l’appalto è antieconomico, è illegittimo

Tar Catanzaro, n. 521 del 27 marzo 2023

Una società aveva impugnato il bando di una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione, manutenzione e conduzione di un servizio di telecardiologia nei reparti di cardiologia delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali di un’ASP calabrese, dolendosi, in sostanza, della non sostenibilità economico finanziaria dell’appalto: l’importo posto a base della procedura sarebbe stato manifestamente insufficiente per formulare un’offerta non in perdita, in rapporto all’investimento iniziale stimato dall’amministrazione.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso, ritenendo che la sostenibilità economico finanziaria dell’appalto non potesse dipendere da un evento futuro ed incerto, quale la possibilità di proroga per un anno del contratto o l’eventualità che l’Amministrazione attribuisca ulteriori servizi; né da misure di premialità fiscale previste a vantaggio di alcune determinate aziende (nel caso in esame: che operano investimenti nel Mezzogiorno d’Italia e che effettuano i c.d. investimenti 4.0).

Infatti la dettagliatissima relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio conclude per l’insussistenza della sostenibilità economico-finanziaria dell’appalto, da cui alla fine risulta una perdita annua di € 1.083.460,00 e una perdita complessiva di € 4.333.840,00. Si tratta di una perdita ingente, tale da non apparire eliminabile attraverso economie di scala e l’ottenimento, da parte dell’aggiudicatario del servizio, di una scontistica particolarmente favorevole nell’approvvigionamento di apparecchiature e altro materiale.

Dunque, il contratto d’appalto messo a gara ha natura antieconomica e, pertanto, gli atti di indizione della procedura aperta per la sua aggiudicazione sono illegittimi.

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