Consiglio di Stato, parere n. 554 del 3 aprile 2023
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere prescritto per il regolamento ex art. 10, comma 6, della legge 8 marzo 2017 n. 24, recante la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie.
In particolare ha evidenziato che nello schema di decreto sono state compiute alcune scelte non direttamente discendenti dalla legge su cui appare, quindi, opportuno soffermarsi.
In primo luogo, in sede di determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative, è stata prevista la variazione del premio di polizza in relazione al verificarsi di sinistri. Sul punto l’IVASS ha confermato nel parere reso in data 18 luglio 2022 talune perplessità sollevate anche da altri soggetti consultati. In particolare, è stato rilevato che, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità civile auto (da cui il meccanismo è mutuato), nel settore sanitario non è previsto l’obbligo a contrarre in capo alle compagnie assicurative e, inoltre, “l’arco temporale ampio necessario per la valutazione della sinistrosità, la durata delle coperture, non necessariamente annuali, in assenza di un quadro normativo primario dettagliato, presente, invece, per l’assicurazione della responsabilità civile auto, potrebbe comportare complessità”. La stessa relazione tuttavia rileva l’esigenza di applicare la formula tariffaria bonus/malus “con un approccio certamente graduale”.
Il collegio ritiene condivisibile questa impostazione, confermando quanto già sottolineato nel parere interlocutorio in ordine ai vantaggi di tale formula tariffaria, che è indirettamente funzionale agli obiettivi indicati dalla legge in ragione degli effetti che può produrre sul contenimento dei premi assicurativi in rapporto alla fissazione dei massimali minimi. Si deve, tuttavia, rilevare che la disciplina contenuta nello schema di decreto all’articolo 7, comma 3, non sembra delineare un meccanismo graduale: viene stabilita, infatti, la variazione dei premi in relazione ai sinistri a partire dalle prossime scadenze contrattuali.
Inoltre è stata dettagliata la funzione di governo del rischio e valutazione dei sinistri indicando nel primo comma dell’articolo 14 le competenze minime obbligatorie che le strutture sanitarie che operano in regime di autoritenzione devono garantire a questo fine. La previsione appare coerente con la legge che all’articolo 1, comma 2, stabilisce che “la sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative”. Si deve, tuttavia, segnalare che il comma 2 dello stesso articolo 14 si limita ad indicare l’eventualità che possano essere richieste particolari conoscenze in campo attuariale per la misurazione degli oneri su cui basare la costituzione dei fondi di garanzia. Si suggerisce, pertanto, di riformulare la disposizione in termini dispositivi sostituendo le parole “potrà richiedere” con le parole “dovrà richiedere”.
Il collegio ha ritenuto infine di formulare le seguenti ulteriori osservazioni.
- All’articolo 5-bis, comma 2, dovrebbe essere chiarito se la “reiterata condanna” debba riferirsi a sinistri diversi.
- All’articolo 6, comma 2, è opportuno sostituire il termine “lesioni della privacy” con altro termine più preciso, come ad esempio “violazioni della disciplina in materia di trattamento dei dati personali”; va, altresì, meglio precisato il generico riferimento al “consenso”, dovendo chiarirsi se si alluda ad ipotesi di mancata acquisizione del consenso e dovendosi specificare anche l’oggetto del consenso.
- L’articolo 10, comma 1, della legge prevede che l’obbligo assicurativo a carico delle strutture si applichi “anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”. L’articolo 3, comma 1, dello schema di regolamento stabilisce che le coperture di cui all’articolo 10, comma 1, includono anche “la responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti dalla struttura, della cui opera la struttura si avvale per l’adempimento della propria obbligazione con il paziente”. Si suggerisce, al fine di non ingenerare equivoci sull’ambito di applicazione della disposizione, di utilizzare nel regolamento una formulazione congruente con quella della legge e comunque di richiamare esplicitamente le “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria”.
- Si ritiene opportuno il rafforzamento delle garanzie previste dall’articolo 11, comma 1, prevedendo cumulativamente la certificazione da parte di un revisore legale e del collegio sindacale e chiarendo gli effetti della mancata espressione del giudizio.
- Appare opportuno riformulare il comma 2 dell’articolo 13 al fine di chiarire se la costituzione del comitato valutazione sinistri da parte delle strutture sanitarie sia obbligatoria o facoltativa.