Mancata manutenzione delle strade: oltre al reato e al risarcimento civile, c’è il danno erariale

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sentenza n. 48 del 7 aprile 2023

La sentenza di primo grado dichiarava X e Y (in qualità – rispettivamente – di Dirigente del Settore Manutenzione e ambiente e di Responsabile del Procedimento per l’istruttoria dei tagli stradali del Comune), colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 589 c.p., per aver cagionato la morte di Z, alla guida del proprio motociclo, in data 26 aprile 2008, avendo accertato la sussistenza inequivoca del nesso causale tra il decesso di Z e il sinistro stradale, e appurato (sulla base delle testimonianze di appartenenti alla Polizia stradale, dei rilievi fotografici e della relazione tecnica del CTU) le circostanze dell’incidente, cagionato dall’impatto della ruota anteriore del motociclo contro i bordi di una buca aperta e non segnalata sul manto stradale, profonda tra i 6 e i 10 cm, che provocava la perdita di controllo del mezzo e la collisione del conducente contro la base di un palo e, conseguentemente, la morte.

Come si è detto, la circostanza che la sentenza della Cassazione, nel dichiarare prescritti i reati, disponga che le statuizioni civili inerenti a questi ultimi restino ferme, implica il riconoscimento della colpevole inerzia e della conseguente responsabilità dei convenuti per l’evento verificatosi.

Né possono dirsi sussistere dubbi in merito al fatto che la pericolosità della buca in questione fosse stata portata a conoscenza dei convenuti con specifiche segnalazioni della Polizia municipale indirizzate all’Ufficio Manutenzione. Le suggestive ricostruzioni delle difese dei convenuti, tese a fornire una differente prospettazione degli eventi, si scontrano, infatti, con le inequivoche risultanze documentali e con le numerose concordanti testimonianze agli atti del fascicolo penale, dalle quali risultano specifiche segnalazioni della Polizia municipale in data 31 dicembre 2007 (invio ripetuto con fax del 2 gennaio 2008) e 19 gennaio 2008. In particolare – in merito al fatto che le segnalazioni all’Ufficio Manutenzioni erano state effettuate ed erano pervenute a detto Ufficio, e che riguardavano, senza ombra di dubbio, la buca in contestazione – si richiamano integralmente le deposizioni analiticamente riportate nelle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari n. 300/2017, che non paiono minimamente scalfite dalle affermazioni, peraltro non documentate, delle difese.

Alla luce dei fatti di causa, questa Sezione ritiene che il comportamento dannoso dei convenuti sia indubbiamente connotato da colpa grave, in considerazione dell’omessa messa in opera dei necessari adempimenti ai fini dell’esecuzione di idonei lavori di manutenzione, da parte dei due soggetti che, rispettivamente, in qualità di responsabile del servizio preposto e in qualità di responsabile dello specifico procedimento, avrebbero dovuto attivarsi, e in considerazione del fatto che la situazione di degrado della strada nel punto nel quale si è verificato l’incidente era stata portata a conoscenza dell’Ufficio Manutenzione.

Ritiene, inoltre, che risulti integrato il nesso causale tra l’evento lesivo, costituito dall’erogazione di pubbliche risorse ai fini del risarcimento del danno riconosciuto alla madre della vittima (parte civile nel processo penale) e la condotta omissiva dei convenuti.

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