L’avvocato esterno del Comune non può diventare Responsabile dell’ufficio legale, e il relativo incarico è nullo

ANAC, delibera n. 136 del 4 aprile 2023

In data 19.04.2022 perveniva all’Autorità una segnalazione in merito alla presunta sussistenza di un’ipotesi di inconferibilità degli incarichi di Responsabile dell’Ufficio legale e del Settore Affari Generali del Comune di omissis, i quali sarebbero stati conferiti, rispettivamente con determina del 01.09.2021 e del 01.01.2022, all’Avv. omissis, che aveva svolto negli ultimi anni diversi incarichi di patrocinio legale per il Comune, alcuni conferiti anteriormente al 2019, ma non ancora conclusi.

Pertanto, in base a quanto detto, si ritiene integrato, nel caso di specie, anche il requisito concernente gli incarichi di provenienza e, per tal via, appaiono sussistere tutti i presupposti applicativi della fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 39 del 2013 rispetto all’incarico in esame. Tanto con la precisazione che tale illegittimità colpisce anche eventuali rinnovi degli incarichi intervenuti, dal settembre 2021 ad oggi. Il periodo di raffreddamento previsto dalla disposizione non può, infatti, considerarsi decorso in costanza di svolgimento dell’incarico inconferibile

A tal proposito si rimanda a quanto già chiarito dall’ANAC nella delibera n. 445 del 27 maggio 2020 ovvero che “ai fini del calcolo del periodo di raffreddamento, occorre considerare il concreto distanziamento temporale nell’esercizio delle funzioni svolte in relazione agli incarichi oggetto del d.lgs. 39/2013, al fine di assicurare l’effettivo allontanamento dagli incarichi, secondo le intenzioni del legislatore. Pertanto, nel computo del periodo di raffreddamento, il termine è da intendersi sospeso per tutta la durata di un incarico inconferibile, svolto cioè prima della scadenza del predetto periodo; il termine riprende a decorrere dalla cessazione dell’incarico inconferibile”. Tale orientamento in materia di inconferibilità è di recente passato al vaglio anche della giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio sentenze nn. 1448/2023 e 12999/2022). 

Tutto ciò considerato e ritenuto l’ANAC ha deliberato l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di Responsabile del Settore Avvocatura e Contenzioso conferito all’Avv. omissis con decreto del Sindaco n. omissis del 01.09.2021 e la conseguente nullità dell’indicato atto di conferimento e di quelli che ne hanno prorogato la validità nonché dei contratti ad essi conseguenziali, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 39/2013.

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