Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, sentenza n. 25 del 14 aprile 2023
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 aprile 2022 la Procura regionale ha evocato in giudizio il dr. X, medico di medicina generale in convenzione con l’ULSS, contestando allo stesso di aver svolto attività libero professionale in difformità rispetto alle dichiarazioni sostitutive rese all’ASL, nelle quali era stato indicato lo svolgimento di attività libero professionale in misura inferiore alle 5 ore settimanali presso un unico studio.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, invece, è emerso che lo stesso ha svolto, nel periodo considerato (dal 2013 al 2018) attività libero professionale presso cinque diverse strutture private con una media di circa 9 ore settimanali, superiore, cioè, al limite consentito, oltre il quale si determina una limitazione al massimale del numero di pazienti assistibili di 37.5 scelte per ogni ora eccedente le 5.
Ne è derivata l’indebita percezione da parte del convenuto del compenso previsto per le quote pazienti che invece gli sarebbero state precluse, nonché dell’indennità per l’esercizio dell’attività in forma associativa, con un danno per l’ ASL quantificato in euro 90.076,62.
Il convenuto ha, quindi, proposto la definizione del giudizio con il pagamento di euro 36.500,00, pari al 40% circa del danno contestato, somma determinata tenendo conto della condotta complessivamente tenuta e del numero (oltre 1000) di prestazioni gratuite rese, quantificate dal PM in misura largamente inferiore al loro reale valore.
In relazione a tale istanza la Procura regionale ha formulato parere favorevole. La Sezione, preso atto dell’avvenuto rituale deposito della documentazione riguardante il pagamento effettuato nella misura e con le modalità stabilite nel citato decreto n. 14/2022, deve procedere alla definizione del giudizio nei confronti del convenuto X , ai sensi dell’art. 130 del Codice della giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.