ANAC, Delibera n. 137 del 4 aprile 2023
In relazione all’affidamento in somma urgenza del servizio di copertura turni di personale medico per le UU.OO.CC. di Anestesia e Rianimazione e Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Emergenza di alcuni ospedali, il responsabile del procedimento comunicava il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell’affidamento, all’ANAC perchè rendesse il proprio parere sulla congruita’ del prezzo. L’Autorità, esaminata la documentazione acquisita, con nota prot. n 98809 del 25 novembre 2022 ha richiesto alla Asp ulteriori documenti e informazioni, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018
In base alle motivazioni contenute nel Verbale sembra piuttosto che l’urgenza, anziché derivare da fatti imprevisti e imprevedibili, non imputabili all’amministrazione, derivi essenzialmente da circostanze legate alla carenza di dotazione, nell’organico della Asp, di medici con profilo professionale idoneo alle mansioni da svolgere e, dunque, presumibilmente da correlare a carenze previsionali/programmatorie, sostanzianti inefficienze strutturali e organizzative della stessa amministrazione.
Nel Verbale di somma urgenza, al sesto capoverso, si dà atto che è stata valutata la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento diretto « nelle forme previste al combinato disposto di cui all’art. 163 e all’art. 63, 2° comma, lett. c), cod.contr.pubbl. a garanzia dell’immediato approvvigionamento delle prestazioni di servizio oggetto del presente verbale, il cui costo complessivo resta contenuto eccede il limite massimo (€ 200.000,00) di cui al 1° comma del detto art. 163 cod.contr.pubbl., restando garantita l’osservanza del limite temporale (30 gg.) di cui all’8′ comma del medesimo art. 163 ».
Quanto sopra pone in primo luogo un profilo di criticità consistente nell’aver equiparato nel verbale di somma urgenza, per combinato disposto, la somma urgenza di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016 (con immediato avvio dell’esecuzione) con l’estrema urgenza che legittima il ricorso alla procedura negoziata senza bando disciplinata dall’art. 63 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016, che prevede comunque l’esperimento di una procedura, seppur semplificata, per l’individuazione dell’affidatario.
In proposito si osserva che non può essere effettuata una sorta di equiparazione tra i due istituti, in quanto, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016«rispetto all’art. 63, gli affidamenti di cui all’art. 163 devono essere considerati ulteriormente eccezionali (secondo una “progressione di eccezionalità”, se così si può dire) e quindi tale ultima disposizione deve essere interpretata ed applicata in senso assolutamente rigoroso e restrittivo».
Alla luce delle considerazioni sopra svolte si può ragionevolmente ritenere che la Asp abbia effettuato l’affidamento diretto alla GAP in una condizione di urgenza, derivante dall’impossibilità di interrompere il servizio pubblico volto alla tutela della salute dei cittadini. Pur non trattandosi di “somma urgenza” ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016, poteva integrare, al limite, un’ipotesi di “estrema urgenza”, ma in entrambe i casi l’urgenza andava adeguatamente motivata anche in ordine alla circostanza che non derivasse fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili all’amministrazione.