TAR Campania, sezione di Salerno, sentenza n. 780 del 7 aprile 2023
Il ricorrente ha dedotto la violazione del D.M. 16.12.2022, nonché delle Linee Generali approvate con D.M. 21.12.2022, sul rilievo che il quesito sottopostogli in materia civile, diversamente da quanto previsto, esulava dalla sola disciplina codicistica e richiedeva la conoscenza di leggi speciali e complementari al codice civile.
Per quanto di specifico interesse, l’art. 2 del cit. D.M. 21.12.2022 dispone che “per quanto riguarda il diritto civile […], la disciplina dell’esame fa riferimento a una “materia regolata dal codice civile” […] Il quesito non può pertanto avere ad oggetto materie disciplinate nell’ambito delle leggi complementari al codice civile […]”.
Vanno quindi condivisi i rilievi critici contenuti nel primo motivo di gravame, dal momento che il quesito confezionato nella busta scelta dal candidato si poneva in contrasto con il suindicato criterio, siccome chiaramente riferito a fattispecie regolate dalla legislazione speciale e, in particolare, della Legge 22.12.2017, n. 219, che disciplina il c.d. consenso informato.
Coglie dunque nel segno il motivo di ricorso, dovendosi rimarcare l’illegittimità del quesito sottoposto al candidato in ragione dei dedotti profili contrasto con le Linee generali ministeriali per la formulazione dei quesiti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15.2.2022, n. 1122).
Il ricorso, per quanto più sopra osservato, merita dunque accoglimento, con la conseguenza che – analogamente a quanto disposto per analoghe fattispecie già vagliate dalla Sezione (n. 65/2023 e n. 3106/2022).