Nel nuovo regolamento dei concorsi pubblici il Consiglio di Stato individua criticità riguardanti le procedure informatizzate e la parità di genere

Consiglio di Stato, parere n. 585 del 14 aprile 2023

Il governo, come già anticipato, ha approvato in via preliminare lo schema di regolamento recante modifiche al DPR 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi. Ho già illustrato la disposizione riguardante l’accesso ai concorsi da parte degli stranieri (cfr https://iusmanagement.org/2022/10/10/cambiano-i-concorsi-ammessi-gli-stranieri-rifugiati-o-soggiornanti-di-lungo-periodo/)

In questo post farò ulteriori considerazioni sul testo che sta completando l’iter di approvazione.

Diciamo subito che il regolamento non si applica al reclutamento del personale del Sevizio sanitario nazionale e dei segretari comunali e del personale in regime di diritto pubblico (art. 3 d.lgs. 165/2001).

L’art. 3 recita che la pubblicazione del bando di concorso nel Portale isponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it tiene luogo a decorrere dal 2023 della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il successivo art. 4 dispone che alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel suddetto Portale unico del reclutamento, mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS

Su questo articolo si verifica la prima critica del Consiglio di Stato. In particolare ha osservato che è necessaria un’attenta valutazione del nutrito e complesso contenzioso insorto in relazione alla digitalizzazione sia delle modalità di accesso alle prove concorsuali che del loro svolgimento. A mero titolo esemplificativo, ha richiamato le molteplici pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado in materia di esclusioni dalle procedure concorsuali a causa di errori e/o omissioni nella compilazione della domanda telematica e dei connessi principi di affidamento digitale e di soccorso istruttorio, elaborati dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15.3.2021, n. 2226; T.A.R. Lazio, II 19.4.2022, n. 4664), così come quelle concernenti i casi di crash di rete ovvero di altre tipologie di difficoltà telematiche verificatesi nel corso di procedure concorsuali da remoto, quando siano riconducibili a un malfunzionamento della connessione internet o a ragioni tecniche e non a negligenza o a malafede del partecipante (cfr. Consiglio di Stato, VI, 1.7.2021, n. 5008) o ancora quelle afferenti all’incidenza della digitalizzazione sulla valutazione della prova concorsuale.

Si rileva che nella relazione del 2 marzo 2023 il Ministero per la pubblica amministrazione, aderendo alle considerazioni svolte dal Consiglio, ha preannunciato l’intenzione di introdurre un comma aggiuntivo all’articolo in commento, ma in mancanza della trasmissione di un nuovo schema di regolamento, il solo fatto di aver preannunciato una modifica, senza averla effettivamente introdotta nel testo, non vale a superare le osservazioni svolte in ordine ai rischi connessi all’utilizzazione delle nuove tecnologie nella fase della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale.

L’art. 5 definisce le categorie riservatarie, le preferenze e i principi in materia di parità di genere. Su questo punto il Consiglio di Stato rileva un’altra forte criticità, che non è stata eliminata nel successivo passaggio.

In particolare la Sezione consultiva ha rilevato che nell’articolo 3, comma 6, del decreto – legge 30 aprile 2022, n. 36, manca qualsiasi indicazione e qualsiasi riferimento all’adeguamento dei meccanismi di riserva e titoli di preferenza al nuovo contesto ed alla salvaguardia della parità di genere, così come all’introduzione di misure che garantiscano la parità di genere.

La Sezione si interroga se sia possibile con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, modificare un istituto quale la riserva dei posti nelle assunzioni in favore dei militari volontari congedati, prevista dagli articoli 1014 e 678 del D. lgs. n. 66/2010

In conclusione, la Sezione non può non evidenziare, da un lato, che le integrazioni e gli approfondimenti relativi sia all’ATN che all’AIR non sono confluiti in nessuna modifica dello schema di regolamento, e dall’altro che gli stessi non sono idonei a superare parte delle criticità, in particolar modo di natura sostanziale, rilevate da questo Consiglio nel più volte richiamato parere interlocutorio n. 137 del 2023.

Tale parere apre le porte, ovviamente, ad un vasto contenzioso, soprattutto laddove i concorrenti siano esclusi dalle procedure concorsuali per problemi informatici, oppure laddove si faccia applicazione delle riserve e preferenze previste dal regolamento in argomento, senza considerare le norme primarie che stabiliscono riserve e preferenze eliminate dall’attuale testo.

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