Per i professori a tempo definito l’illecita attività imprenditoriale non obbliga al riversamento dei compensi, ma il danno erariale deve essere provato (in controtendenza)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Liguria, sentenza n. 36 del 27 aprile 2023

(di diverso avviso: https://iusmanagement.org/2021/09/22/anche-per-i-docenti-a-tempo-definito-vige-il-divieto-assunzione-di-cariche-e-partecipazioni-in-societa-commerciali/ e più recentemente l’ultimo capoverso di https://iusmanagement.org/2023/04/18/lo-svolgimento-di-prestazioni-non-autorizzate-impone-lobbligo-di-riversamento-dei-compensi-a-prescindere-dalla-prova-del-danno-erariale/)

Con atto di citazione depositato il 7 settembre 2022, la Procura regionale ha citato in giudizio il prof. X, già professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale dell’Università degli studi, per il risarcimento del presunto danno connesso allo svolgimento di attività extraistituzionale, quantificato in euro 1.119.288,95.

In particolare, sulla scorta di quanto riscontrato dalla Guardia di Finanza, la Procura ha rilevato che il docente, professore ordinario a tempo definito dal 1980 e in quiescenza dal 2016, all’epoca dei fatti era socio al 5% della omissis, di cui sarebbe stato anche vicepresidente fino al 2010, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di rappresentanza. Nel periodo 2006-2009, egli avrebbe percepito dividendi per complessivi euro 104.448,00. Inoltre, egli avrebbe svolto attività di consulenza nel periodo 2008-2015, percependo compensi lordi pari a euro 1.014.840,95.

Tali attività costituirebbero un illecito esercizio del commercio e dell’industria, vietato al dipendente pubblico, senza autorizzazione, né comunicazione all’Ateneo, in violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 29/1993, dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 11 del d.P.R. n. 382/1980 e dell’art. 6, comma 9, della l. n. 240/2010. Il danno erariale accertato dal Requirente consisterebbe, dunque, nei summenzionati compensi.

Nel merito, la domanda attorea deve essere respinta per l’assorbente ragione che non è stata data prova dell’esistenza di un danno, presupposto indefettibile per una condanna al relativo risarcimento

Nella fattispecie, il convenuto risulta aver percepito dalla omissis compensi a vario titolo. Tuttavia, in disparte ogni considerazione sul presunto esercizio del commercio e dell’industria, nessuno dei compensi integra gli estremi di un danno erariale da rifondere all’amministrazione di appartenenza, in quanto la previsione che impone la rifusione dei compensi non è applicabile al convenuto, trattandosi di docente a tempo definito.

Come già rilevato da questa Corte, la peculiarità della fattispecie di cui all’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 non ne consente l’applicazione analogica (Sez. giur. Liguria, 15 dicembre 2022, n. 114). In tale caso, in linea con quanto osservato dalla giurisprudenza maggioritaria di questa Corte, ai fini della condanna risarcitoria – fatti salvi, beninteso, i casi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 53, comma 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001 – l’elemento oggettivo del danno non è conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale, quandanche illegittima, ma deve essere positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo e qualitativo delle prestazioni (ex multis, Corte dei conti, sez. II giur. centr. d’ap., 25 maggio 2020, n. 138; cfr., altresì, sez. I giur. centr. d’ap., 12 settembre 2019, n. 188; sez. III giur. centr. d’ap., 22 luglio 2022, n. 270; sez. giur. d’ap. Sicilia, 15 giugno 2021, n. 93).

Non consta, però, dagli atti di causa che il prof. X sia venuto meno ai suoi obblighi nei confronti dell’Università. Malgrado l’attività svolta presso la omissis, ritiene il Collegio che possa teoricamente residuare un tempo sufficiente ad assolvere, di anno in anno, alle 750 ore di ricerca e insegnamento prescritte. Né sono state contestate specifiche mancanze nell’assolvimento degli obblighi universitari del convenuto che, invece, sulla base delle evidenze documentali da lui depositate e non contestate dalla Procura, appare aver prodotto un congruo numero di pubblicazioni scientifiche, oltre ad aver partecipato attivamente alla vita dell’Ateneo.

Alla luce di quanto precede, la domanda attorea non può trovare accoglimento, per carenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità erariale.

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