Divieto di incarichi retribuiti ad amministratori locali: non cambia nulla, a maggior ragione per i CdA di società in house

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo, deliberazione n. 116/2023/PAR del 28 aprile 2023

Il Presidente pro tempore della Provincia ha formulato richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine ai seguenti quesiti:

se la disciplina di cui all’art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010, secondo cui <ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta>, si applica ai componenti del C.d.A. di Società in house, sebbene la stessa società non sia presente nell’elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.; “se la norma si applica al componente del C.d.A. di Società in house, titolare di carica elettiva presso un comune di questa provincia con popolazione inferiore a n. 15.000 abitanti, senza percepire indennità per la carica di amministratore locale”.

 La sezione regionale della Corte dei Conti ha osservato che l’art. 5, comma 5, citato, deve ritenersi di stretta interpretazione. Da ultimo, questo Collegio ritiene opportuno richiamare l’art. 1, comma 718, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, che così dispone: “ Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società”.

Al riguardo, infine, di recente anche la Sezione controllo Veneto (cfr. delib. n. 110/2022/PAR) ha osservato che: “la norma, che non modifica in alcun modo il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità recato dagli artt. 60 e 63 del testo unico degli enti locali, nell’escludere che l’assunzione, da parte di un amministratore locale, della carica di componente di organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente possa dare titolo alla corresponsione di emolumenti a carico della società, si riferisce genericamente alle “società di capitali partecipate” senza formulare alcuna distinzione in relazione alla forma di partecipazione. Ciò emerge in modo evidente dall’analisi letterale della disposizione normativa in esame che, si ribadisce, persegue, al pari delle altre in precedenza richiamate (L. 23 dicembre 2005, n. 266, in particolare art. 1, co. 52-64, a cui si aggiunge l’art. 5 “Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici” del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010), la finalità di riduzione della spesa pubblica e di contenimento dei costi degli organi di governo e degli apparati pubblici”.

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