Corte dei Conti, sentenza n. 64 del 11 maggio 2023
Va ricordata la particolare disciplina dettata dall’art. 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della delega di cui all’art. 7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che sanziona direttamente le condotte di assenteismo e che, in quanto tale, fa eccezione alla disciplina organica della materia di cui si è detto (in tal senso, ex multis cfr. SS.RR., sentenza n. 8/QM/2015, e ord. 6/2018/ORD/RCS).
Va richiamata, in merito, la consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus, Sezione III Centrale n. 542/2016, n. 69/2017, n. 161/2018; Sez. app. Sicilia n. 85/2016; Sezione I Centrale n. 265/2019; Sezione II Centrale n. 662/2017, n. 62/2019, n. 140/2020, n. 146/2020 e n. 208/2020), ai sensi della quale la fattispecie contemplata dall’art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, presenta indiscutibili caratteri di autonomia rispetto a quella, più generale, prevista, sempre con riferimento alla risarcibilità del c.d. “danno all’immagine”, dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 e s.m.i. Si tratta, infatti, di una norma “speciale”, caratterizzata da un’indubbia “torsione sanzionatoria”, in quanto volta ad apprestare un sistema “punitivo” con effetti di deterrenza e prevenzione, ricollegando ad esso l’azionabilità del risarcimento del danno (patrimoniale diretto ed all’immagine) derivatone a carico della P.A.
Ne deriva che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001, si prescinde dai requisiti di cui all’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/09, non richiedendosi, in particolare, l’accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine. Le predette conclusioni risultano, altresì, rafforzate dalla circostanza per cui l’art. 69 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (il quale ha introdotto l’art. 55-quinquies al d. lgs n. 165/2001) è entrato in vigore successivamente all’art. 17, comma 30 ter, decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 e modificato dall’art.1, comma 1, lett. c) n.1) decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141.
Ne consegue che, in base al principio che regola la successione delle leggi nel tempo (lex posterior specialis derogat legi priori generali) la risarcibilità del danno all’immagine in ipotesi di assenteismo fraudolento opera a prescindere da qualsivoglia condizione sostanziale e/o processuale non espressamente prevista dalla norma stessa. Tale ricostruzione esegetica ha trovato, infine, conferma nella pronuncia delle Sezioni Riunite (ordinanza 6/2018/ORD/RCS depositata in data 12.06.2018), che ha disposto l’annullamento di una ordinanza di sospensione del giudizio contabile, in attesa della definizione del processo penale, per insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che il fatto di assenteismo, che qualificava la fattispecie, trovava la sua regolamentazione nella norma speciale dell’art. 55-quater d.l.gs. n. 165/2001 che ne impone un’autonoma valutazione, diversamente da quanto accade per le ipotesi generali di danno all’immagine (cfr. Sezione II Centrale n. 208/2020).
Ne consegue che, ai fini dell’applicazione dell’art. 55-quinquies D.lgs. 165/2001, si deve prescindere dai requisiti di cui all’art. 17, comma 30 ter, del decreto-legge n. 78/09, non essendo a tal fine richiesto alcun accertamento, con sentenza definitiva, in ordine a talune tipizzate fattispecie delittuose lesive dell’immagine. Del resto, che con la norma in rassegna il legislatore abbia voluto prescindere, ai fini della punibilità erariale della fattispecie in esame, da un previo pronunciamento sulla responsabilità penale, è chiaramente dimostrato dall’inciso contenuto nel secondo comma dell’art. 55 quinquies, a tenore del quale si può procedere all’applicazione della norma “ … ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni…”. In altri termini, il legislatore ha inteso prevedere un diverso e più rigoroso trattamento contro il fenomeno dell’assenteismo pubblico, fissando espressamente il principio per cui le condotte cosiddette assenteistiche sono causa di lesione all’immagine della P.A. (cfr. Sezione Sardegna, sentenza n. 111/2018; id., sentenze n. 7/2021, n. 26/2021 e n. 49/2021).