Illegittimo concedere un bene pubblico senza corrispettivo e senza gara

ANAC, delibera n. 194 del 3 maggio 2023

Lo scorso dicembre Anac aveva comunicato all’amministrazione comunale che, dai sopralluoghi e dall’ispezione effettuati, emergevano irregolarità, illegittimità e inosservanza della legge e del Codice degli Appalti in merito all’affidamento in concessione dello stadio Zini, contestando violazioni in materia di contratti pubblici e aggiramento del principio di concorrenza.

Secondo Anac, l’affidamento dello stadio alla società sportiva X è stato disposto in assenza di gara, o altra procedura di selezione pubblica, disponendo in via discrezionale l’assegnazione alla X spa, e protraendo nel tempo l’affidamento attraverso “plurime, illegittime clausole di rinnovo”. Inoltre è stato predisposto un canone di concessione irrisorio (un euro per ciascuna stagione sportiva), non congruo rispetto al tipo di affidamento, e – come tale – assolutamente antieconomico per l’amministrazione comunale concedente, e ad esclusivo vantaggio del privato concessionario.

L’affidamento diretto dello stadio Zini in gestione alla X spa prosegue ininterrotto dal 2002, oggetto di più rinnovi nel corso degli ultimi vent’anni.

L’affidamento, infatti, risulta pacificamente remunerativo per il concessionario, che ha avuto in gestione per vent’anni, e lo avrà per altri quindici, lo sfruttamento economico dell’impianto percependo tutte le entrate, anche di quelle dello sfruttamento pubblicitario e i ricavi del bar-ristorazione, riversando al comune un solo euro all’anno”.

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