In materia di rimborsi spese di viaggio al sindaco, è danno erariale l’abuso del diritto (p.es.: andata e ritorno due volte in giornata)

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 151 del 23 maggio 2023

Dall’esame degli atti, sarebbe emerso che il Sindaco aveva richiesto il rimborso per tre distinte tipologie di voci di spesa, ovverosia per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, per la partecipazione alle sedute della Giunta e per la “necessaria” presenza finalizzata allo svolgimento di funzioni proprie o delegate.

Nulla quaestio per la maggior parte dei rimborsi ricompresi nelle prime due categorie, essendo la presenza in loco facilmente riscontrabile attraverso i verbali delle deliberazioni assunte nelle sedute consiliari e di Giunta; di contro, i rimborsi richiesti per la terza tipologia di spesa sarebbero di per sé illegittimi a causa della mancata indicazione delle ragioni specifiche poste a giustificazione degli spostamenti, atteso che il Sindaco si sarebbe limitato ad indicare il numero dei viaggi e dei chilometri percorsi, senza mai specificarne le motivazioni

Dal complessivo quadro normativo e giurisprudenziale, emergono una serie di limiti e, nello specifico: che il rimborso è dovuto “per le sole spese di viaggio e, in particolare”, soltanto per “le spese effettive e non anche (per) quelle determinate in modo forfettario” (Sez. contr. Liguria, delib. n. 3/2017/PAR); che “le spese di missione degli amministratori locali, involgendo il corretto adempimento di funzioni istituzionali garantite dalla Carta costituzionale, non possono trovare altro limite che non il rimborso delle spese effettivamente sostenute” (Sez. contr. Liguria, sent. n. 77/2014); che l’omessa rendicontazione renderebbe di per sé illegittimi i rimborsi.

Pertanto, a fronte di funzioni “delegabili”, ma concretamente non delegate perché esercitate in prima persona dal titolare dell’ufficio, è dovuto il rimborso delle spese sostenute, ovviamente purché:

1) le spese siano state effettivamente sostenute e correttamente documentate;

2) la funzione sia stata concretamente esercitata (diversamente, verrebbe meno la stessa ratio giustificativa del diritto al rimborso);

3) le spese siano state correttamente rendicontate e pubblicizzate, in conformità alle specifiche previsioni normative e regolamentari;

4) non vi sia stato un abuso del diritto al rimborso, che porti ad una macroscopica deviazione dallo schema tipico (come, ad esempio, nell’ipotesi in cui il rimborso venga richiesto più volte per presunti viaggi effettuati nella stessa giornata, a fronte dell’esercizio di funzioni che possono essere chiaramente concentrate in un’unica fascia oraria).

L’illecito erariale è ravvisabile, di contro, sia nei casi in cui il Sindaco ha chiesto il rimborso per la partecipazione a riunioni alle quali era invece assente, sia per quelle ipotesi in cui ha richiesto il rimborso più volte per l’esercizio di funzioni espletate nella stessa giornata, ad orari estremamente ravvicinati (senza che vi fosse chiaramente il tempo, tra l’una e l’altra, di tornare alla residenza e poi dirigersi nuovamente alla volta del Comune).

Comments are closed.