Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 129 del 15 maggio 2023
La fattispecie verte su un’ipotesi di danno erariale connessa alla ritenuta violazione dell’art. 22, comma 3-bis, del d.l. 50/2017, alla cui stregua “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 168 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento…”.
In particolare, l’Ing. X è stato ritenuto responsabile di non aver dato immediata applicazione alla richiamata disposizione, omettendo di richiedere alla OMISSIS le somme corrisposte, in anticipo, agli agenti di polizia dislocati nelle aree comunali interessate dagli eventi sportivi. Trattasi, in particolare, dei servizi resi in occasione degli incontri di calcio in casa della OMISSIS nel periodo dal 23 agosto 2017al 29 marzo 2018.
Sul punto, l’appellante ha rimarcato che la disposizione asseritamente violata (art. 22, comma 3-bis del d.l n. 50 del 2017, conv. in L. n. 96 del 2017) non prevederebbe alcun obbligo di pretendere dai privati il pagamento anticipato dei predetti corrispettivi, né un termine specifico perché questo pagamento venga effettuato e, di conseguenza, un termine per agire per il recupero di quanto spettante al Comune.
Il predetto motivo risulta infondato, alla stregua del quadro normativo di riferimento, quale vigente all’epoca dei fatti. Nello specifico, l’art. 22, comma 3-bis, del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 nel suo chiaro tenore letterale, pone a carico del soggetto privato organizzatore e/o promotore dell’evento l’intero costo di prestazioni come quelle all’esame, in quanto consistite, come più volte ricordato, in servizi di vigilanza a tutela della sicurezza e circolazione stradale svolti dalla Polizia locale in occasione di gare calcistiche della OMISSIS e, dunque, nel precipuo interesse della predetta società sportiva, per di più perseguente finalità lucrative
Più in generale, l’appellante ha sostenuto che nella fattispecie all’esame troverebbe spazio il principio, valido per il danno da mancata entrata, per cui lo stesso danno non può ritenersi concreto ed attuale prima della perdita definitiva, per prescrizione o altra causa, del diritto di credito facente capo all’Amministrazione. Il presente motivo non riveste pregio alcuno.
Ed invero, come già visto, in base alle chiare e puntuali previsioni regolamentari in vigore all’epoca dei fatti, l’Ing. X avrebbe dovuto esigere, dalla società sportiva, il pagamento anticipato del contributo. Per contro, egli, prima ancora del pagamento (poi mai intervenuto) ha consentito l’espletamento dei servizi di vigilanza e l’erogazione delle relative somme in favore degli agenti impegnati negli stessi, somme che sono state anticipate dall’Amministrazione in luogo della società sportiva che ha beneficiato delle attività dei predetti agenti e mai rimborsate dalla stessa società.
Si è trattato, in definitiva, di somme erogate dall’Amministrazione in difetto di ogni utilità per la stessa, in quanto destinate a remunerare gli agenti della Polizia locale per attività svolte nell’interesse precipuo del soggetto privato, che avrebbe dovuto farsi carico ab origine dei relativi oneri.
Il danno erariale risulta allora sicuramente sussistente, oltreché certo ed attuale, in quanto incontestabilmente emerso con il pagamento in anticipo, illecitamente disposto a carico delle casse comunali, con conseguente depauperamento, indebito ed effettivo, delle medesime casse.
Le conclusioni esposte non risultano inficiate dal richiamo, per contro operato dall’appellante, alle iniziative giudiziarie attivate dall’Amministrazione.