Un Comune ha chiesto se nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Finanze, previsto dall’art. 11, c. 6, D. Lgs. 175/2016 con il quale dovranno essere determinati i compensi massimi da
corrispondere agli organi di controllo, possa utilizzare criteri differenti da quelli normativamente imposti dall’art. 4, c. 4, del D.L. 95/2012, per determinare le retribuzioni da attribuire all’organo amministrativo
La Corte dei Conti ha risposto che in assenza di una lacuna normativa, è preclusa al Giudice contabile la possibilità di individuare, in contrasto con l’obiettivo perseguito dal legislatore, o consentire che si utilizzino, in virtù di asseriti canoni di ragionevolezza, parametri diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla norma vigente, perché ciò tramuterebbe la funzione propria del giudice contabile di interpretazione ed applicazione della legge in quella di creazione di nuove norme di diritto. La pronuncia di questa Corte finirebbe in tal caso per sostituire o privare di effetti una norma che, anche laddove divenuta inadeguata in relazione al mutato contesto di riferimento, resta comunque dotata di efficacia.
In conclusione, per le società a controllo pubblico vige una specifica disciplina relativa ai compensi da corrispondere ai componenti dell’organo amministrativo, dettata dall’art. 11, c. 6 e 7, del TUSP; sicché nelle more dell’emanazione del decreto previsto dall’art. 11, c. 6, D. Lgs. 175/2016, a seguito del quale le società saranno suddivise in cinque fasce, nel determinare i compensi da corrispondere in favore degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica gli enti sono tenuti al rispetto del vincolo previsto dall’art. 4, c. 4, secondo periodo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, secondo cui “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013” (Cfr. Sez. contr. Emilia- Romagna, del. n. 30/2021/VSGO).