Anche per l’incarico dirigenziale extraorganico è danno erariale dichiarare falsamente il possesso della laurea

Corte dei Conti, Prima Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 252 del 1 giugno 2023

Occorre premettere che la questione sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi riguarda unicamente l’incarico dirigenziale extraorganico conferito al Sig. X nell’ambito dell’Ufficio di diretta collaborazione del Vicesindaco finalizzato al “coordinamento e al controllo attuativo delle linee programmatiche riferite alle deleghe attribuite al Vice sindaco” di Y, in relazione al quale era stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 con erogazione del corrispettivo, di livello dirigenziale, pari ad euro 14.809,00, oggetto della condanna di primo grado (che lo ha rettificato in euro 14.804,00).

 In considerazione di quanto detto bene ha argomentato il primo giudice nel ritenere che il “fatto materiale” oggetto del giudizio contabile sia “il mancato possesso del requisito della laurea” e la conseguente “falsa attestazione del titolo di studio” che, unica, avrebbe consentito il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale al Sig. X -essendo egli privo degli altri requisiti per poterlo conseguire- e dunque un fatto materiale non coincidente con quello, più specifico, oggetto del reato di truffa.

A riprova di quanto detto depone la deliberazione della Giunta Capitolina di conferimento al Sig. X dell’incarico per cui è causa, nelle cui considerazioni si manifesta la necessità di conferire le relative funzioni ad un “profilo dirigenziale considerata la specifica qualificazione culturale e professionale richiesta”, necessitando “una figura di elevata specializzazione professionale” che è stata “individuata nel Dott. X (rectius “Signor” X) in quanto “soggetto in possesso dei requisiti necessari al conferimento dell’incarico”, “quali evincibili dal curriculum conservato agli atti del presente provvedimento”.

Dalle suddette considerazioni emerge dunque la necessità della giunta comunale di avvalersi di un soggetto altamente qualificato, che è stato prescelto proprio sulla base di quel curriculum vitae nel quale il Sig. (e non Dott.) X aveva attestato (falsamente) il possesso del titolo di studio della laurea, che giustificava anche il trattamento economico annuo parametrato a quello dirigenziale “in considerazione dell’alta qualificazione professionale dello stesso, ed in 15 relazione all’impegno richiesto, alla molteplicità e complessità delle funzioni da esercitare”.

Del resto la disciplina applicabile, richiamata anche nella suddetta Deliberazione della Giunta, è da rinvenirsi, come correttamente affermato dal primo giudice, nell’art. 110, secondo comma, del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. n. 267/2000, che affida al Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il compito di “stabilire i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire”.

E’ pertanto corretto il richiamo operato dal giudice di prime cure all’art. 35 del citato Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Y che, ratione temporis, consentiva il conferimento degli incarichi dirigenziali extraorganico solo ai soggetti “in possesso di comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione” desumibile dal “requisito di esperienza dimostrato dall’aver svolto ruoli dirigenziali, per almeno un quinquennio, in organismi ed Enti pubblici o privati, ovvero in aziende pubbliche o private” (requisito di cui il Sig. X era privo), oppure, in alternativa, “dall’essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche (di cui altresì il Sig. X non era in possesso, avendo egli solo dichiarato di possedere il titolo di studio della laurea, senza tuttavia averlo mai conseguito) e “da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso l’Amministrazione Capitolina, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, “o”, ancora, dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato (esperienze e provenienze non possedute dal Sig. X).

In altri termini, solo il possesso del diploma di laurea avrebbe consentito al Comune di Y di affidare al Sig. X un incarico dirigenziale extraorganico, non essendo egli in possesso di alcuno degli altri -alternativi- requisiti. Ad abundantiam si osserva che la giurisprudenza contabile ha chiarito che “dal combinato disposto degli artt. 110 TUEL e 19 d.lgs. n. 165/2001 si evince la necessità del possesso del titolo di studio della laurea per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato” (Corte conti, Sez. I Centr. Giur. App. sent. n. 228/2021 in data 23.06.2021).

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