Corte di Cassazione, ordinanza n. 15530 del 1 giugno 2023
Dai molteplici elementi forniti dall’Ufficio, fra cui la mancanza di data certa del contratto di appalto, la mancata indicazione del numero, della qualifica e delle funzioni del personale utilizzato, nonché le dichiarazioni rese dagli stessi lavoratori, si evinceva che le spese sostenute nei confronti della cooperativa X a r.l. non riguardavano servizi dalla medesima svolti, ma celavano costi di lavoro dipendente, trattandosi di personale che lavorava di fatto alle dipendenze della contribuente, con conseguente indeducibilità dei relativi costi ai fini IRAP e la ripresa dell’IVA indebitamente detratta.
Ccon riferimento ai costi relativi alle prestazioni fatturate dalla cooperativa X a r.l., in quanto, detti costi non sono stati ripresi ai fini dell’IRES, essendo stati considerati comunque sostenuti, ma solo ai fini dell’IRAP, essendo le spese per il personale dipendente indeducibili in relazione a quest’ultima imposta ex D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 8.