Corte di Cassazione, sentenza n. 6931 del 08/03/2023
Va fatta rilevare la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente.
Il protocollo protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle Entrate-Riscossione davanti (tra l’altro) alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un’apposita delibera motivata dell’ente ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933 (che recita: salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della avvocatura dello stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza); al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall’Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale – tale invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche nel giudizio di legittimità.
Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Cfr anche Cassazione n. 41205/2021 e Sezioni Unite n. 30008/2019