Corte di Cassazione, sentenza n. 8672 del 27 marzo 2023
In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio ai docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, l’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, tutte le volte in cui l’anzianità riconoscibile, a seguito del calcolo eseguito in applicazione dei criteri previsti nel citato art. 485, è inferiore a quella spettante al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato, né l’assenza del titolo abilitante all’insegnamento esclude l’applicazione di detto principio.
Cfr anche Cassazione 31149/2019 e Sezioni Unite 22726/2022