Per la Corte dei Conti della Toscana il danno all’immagine si produce solo se c’è un reato contro la PA (artt. 314-335bis c.p.)

Corte dei Conti, sentenza n. 188 del 21 giugno 2023

Nel giudizio erano prese in considerazione le condotte della Sig.ra X, che hanno già formato oggetto del procedimento penale conclusosi con il passaggio in giudicato della sentenza n. 321/2020 del GUP presso il Tribunale di Livorno. Tale pronuncia risulta emessa, ai fini dell’applicazione della pena su richiesta degli imputati ex artt. 444 e ss. c.p.p., concerneva reiterati atti di appropriazione ed impossessamento di confezioni di sostanze ad azione dopante a disposizione nell’unità di nefrologia dove operavano la sig.ra X e di successiva illecita commercializzazione di tali farmaci al di fuori dei canali delle farmacie aperte e di quelle ospedaliere.

Ciò posto, questo Collegio è dunque chiamato a valutare se dai fatti delittuosi in discorso siano derivati i danni erariali che la Procura attrice imputa a carico degli stessi convenuti a titolo di dolo, ovvero:

– un danno patrimoniale diretto consistente nel costo dei farmaci sottratti di euro 3.674,76;

– un danno da spese indirette di gestione sostenute dall’Amministrazione di euro 1.665,87;

– un danno da violazione del rapporto sinallagmatico contestato per euro 1.406,42;

– un danno all’immagine subito dall’AUSL Toscana Nord Ovest di euro 20.000,00.

Riguardo al danno all’immagine, risulta dunque all’evidenza che nei confronti della sig.ra X non sia stata emessa alcuna pronuncia di condanna per peculato (né per qualsiasi altro delitto contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 314-335bis del Codice penale), posto che, secondo la richiamata sentenza che ha definito il procedimento penale instaurato a loro carico, essi posero in essere condotte riconducibili alla diversa fattispecie dell’appropriazione indebita aggravata di cui agli artt. 646 e 61 n. 9 c.p.

Difetta pertanto nel caso esaminato il necessario presupposto per il legittimo esercizio dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine da parte della Procura erariale, previsto dall’articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 e consistente nella previa pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo secondo, Capo primo, del Codice penale.

In argomento, infatti il Collegio ritiene di ribadire l’orientamento già espresso da questa Sezione giurisdizionale secondo cui, l’introduzione del codice di giustizia contabile, in particolare del comma 7 dell’articolo 51, e la contestuale abrogazione dell’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97, non hanno modificato il regime di proponibilità dell’azione risarcitoria per danno d’immagine della pubblica amministrazione ex art. 17, comma 30-ter, d.l. n. 78/2009, la quale continua ad essere esercitabile solo per i danni causati dai delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice penale. (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 272/2020, n. 393/2019 e n. 174/2018; in senso conforme v. Sez. II centr. App., sent. n. 183/2020, nonché, con esame approfondito delle varie questioni interpretative, Sez. III centr. App., sent. n. 66/2020).

Per vedere altre pronunce sul tema, cfr https://iusmanagement.org/tag/danno-allimmagine/

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