TAR Lazio, sentenza n. 9579 del 7 giugno 2023
La fattispecie riguarda la richiesta di iscrizione formulata dai professionisti ricorrenti all’elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico -OMISSIS- istituito presso l’Ordine dei Tecnici Sanitari delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
La domanda è stata presentata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 537, legge n. 145/2018 e del D.M. attuativo del Ministero della salute del 9 agosto 2019, in materia di istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che consentiva l’iscrizione a coloro che, in regime di lavoro dipendente o autonomo, presentavano i seguenti requisiti:
– svolgere o aver svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018;
– essere in possesso di un titolo il quale, all’epoca ella prima immissione in servizio o dell’inizio dell’attività libero professionale ovvero per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.
In particolare i ricorrenti, qualificatisi tecnici audioprotesisti, hanno presentato all’Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bergamo domanda di iscrizione all’elenco speciale, allegando alla stessa, come titolo idoneo, un certificato rilasciato dalla ricorrente Associazione Italiana -OMISSIS- e Audiometristi – A.I.A. e attestando, sotto la propria responsabilità, di aver svolto l’attività di tecnico -OMISSIS- in regime di lavoro autonomo per un periodo discontinuo di oltre trentasei mesi negli ultimi dieci anni.
L’ordine professionale, dopo aver in un primo momento espresso parere favorevole all’iscrizione nel suddetto elenco (“Esito Valutazione Conformità DM 9 agosto 2019” visibile sul portale) – che ha condotto persino all’ammissione all’elenco speciale in argomento degli odierni ricorrenti sig.ra -OMISSIS-i e sig. -OMISSIS-, che infatti impugnano in questa sede la cancellazione dall’albo e non il rigetto come nel caso della ricorrente sig.ra -OMISSIS- – si è determinata negativamente dopo aver acquisito il parere della Neoeletta Commissione d’Albo Nazionale dei Tecnici -OMISSIS- in ordine al titolo di studio e alla documentazione presentati.
La ratio della disciplina intertemporale è quella di assicurare tutela ai professionisti che, pur versando in condizioni diverse da quelle previste dalla nuova disciplina per l’accesso e l’esercizio della professione sanitaria, abbiano svolto la professione nel rispetto delle regole di accesso e di esercizio vigenti ratione temporis, almeno per un periodo di tempo minimo – anche non ininterrotto – individuato dalla norma primaria.
La mera esperienza lavorativa, maturata in mancanza del titolo abilitante idoneo richiesto dalla legislazione vigente, non può in nessun caso integrare legittimo esercizio della professione, non potendosi in alcun pretermettere l’esigenza di tutela del primario interesse degli assistiti e della loro salute.
Il legislatore della riforma non ha dunque inteso sanare situazioni abusive ab origine, preoccupandosi solo, nel passaggio al nuovo regime giuridico, di assicurare un coordinamento con le previgenti disposizioni in materia di accesso e di esercizio alla professione sanitaria, che, è il caso di sottolineare, fin dal D.M. 14 settembre 1994, n. 668 (Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico -OMISSIS-), richiamato nello stesso ricorso – fatti salvi gli effetti sananti recati dal DM 27 luglio 2000, adottato dopo il varo della menzionata legge del 1999 – richiedevano il possesso di un titolo abilitante, rappresentato dal diploma universitario di tecnico -OMISSIS-, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ovvero da diplomi e attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, individuati come equipollenti.
Nel caso di specie il titolo fatto valere, conseguito nel 2019, non solo non possiede idoneità abilitante in base alla normativa vigente in quel momento ma addirittura è successivo all’esperienza lavorativa rilevante ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale, che infatti doveva essere maturata al 1° gennaio 2019 ( “periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018” di cui al combinato disposto dell’ art. 1, commi 537 e 538, legge n. 145/2018 e art. 1, comma 2, lett. b), punto 1., D.M. 9 agosto 2019).