Il Consiglio di Stato continua a nutrire forti dubbi sulle modifiche al codice di comportamento dei pubblici dipendenti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR che apporta modifiche al codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Una tra le novità più evidenti, è l’introduzione di norme che disciplinano l’uso dei social media da parte dei pubblici dipendenti.

Già il Consiglio di Stato aveva sollevato forti dubbi e perplessità in merito a tali disposizioni (cfr.: Il Consiglio di Stato boccia il nuovo codice di comportamento dei pubblici dipendenti: troppo generico e oltre quanto richiesto dalla legge ).

Ciò che colpisce della versione approvata in via definitiva e pubblicata, è che è identica alla versione criticata dal Consiglio di Stato, a cui, per la seconda volta è stato sottoposto il testo e che si esprime così:

Passando all’esame delle “nuove” regole di condotta relative all’uso di tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media, che trovano titolo nell’art. 4 della legge n.79 del 2022, la Sezione, anche alla luce delle considerazioni svolte nella nota ULM FP -0000180 – P- dell’1 marzo 2023, continua a nutrire le perplessità già espresse nel parere interlocutorio.

Al riguardo occorre, innanzitutto, evidenziare che, nonostante nella più volte richiamata nota dell’1 marzo 2023, il Ministero abbia affermato testualmente che “molte delle considerazioni espresse siano pienamente condivisibili e che dalle stesse si possano cogliere degli spunti per il perfezionamento del testo” ed abbia dichiarato di voler apportare delle “modifiche all’originaria versione della novella, al fine di risolvere le criticità legate all’indeterminatezza delle condotte sanzionabili attraverso la rielaborazione sintattica delle disposizioni osservate”, il testo sottoposto al parere di questo Consiglio è identico a quello oggetto delle osservazioni.

E di seguito il massimo consesso della giustizia amministrativa re-illustra i motivi delle critiche:

9.2. Con riguardo agli artt. 11 bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) e 11 ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media), nonché alle modifiche dell’art. 12 (Rapporti con il pubblico) la Sezione osserva:

che molte delle condotte descritte nei nuovi artt. 11 bis e 11 ter, con un fin troppo elevato dettaglio sintattico-verbale, erano già disciplinate dagli artt. 10 (Comportamento nei rapporti privati), 11 (Comportamento in servizio) e 12 (Rapporti con il pubblico) del vigente Codice e che, pertanto, avrebbero potuto essere novellati i detti articoli estendendo le regole negli stessi contenute anche all’uso delle tecnologie informatiche (già previste dall’art. 11), dei mezzi di informazione e dei social media;

che, pur volendo considerare pienamente rispondente al disposto dell’art. 54 del D.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall’art. 4 della legge n. 79 del 2022, l’introduzione di una nuova sezione dedicata all’uso delle predette tecnologie e dei predetti mezzi, gli artt. 11 bis e 11 ter non enunciano regole di condotta in termini essenziali, chiari ed inequivoci, atti a rendere immediatamente riconoscibili ai destinatari quali siano i comportamenti sanzionabili, persistendo l’indeterminatezza della loro formulazione, favorita anche dall’utilizzo di espressioni, tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato;

– …

– che a supporto di tali affermazioni di principio il Ministero richiama alcune pronunce del giudice amministrativo che afferiscono però tutte a condotte maturate nell’ambito dell’ordinamento militare e sanzionate ai sensi del D.lgs. n. 66 del 2010 per comportamenti contrari ai principi etici che costituiscono i fondamenti dell’identità militare, quali la disciplina, l’integrità morale e lo spirito di corpo (cfr. TAR Sardegna n. 174 del 2022, relativa a contestazione afferente ad una conversazione di messaggistica istantanea (whatsapp) di un appartenente alla Guardia di finanza; TAR Lombardia, Milano, III, n. 2365 del 2020 concernente il commento di una notizia su un sito Facebook da parte di un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria; TAR Friuli Venezia Giulia, n. 562 del 2016, confermata da Consiglio di Stato, n. 1284 del 2022, concernente la pubblicazione di immagini su Facebook da parte di un militare dell’esercito);

che la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, nelle varie pronunce concernenti il rapporto di lavoro in relazione all’uso dei mezzi tecnologici (ad esempio trasmissione di e-mail denigratorie), ha sempre valutato la portata diffamatoria delle espressioni utilizzate dal lavoratore e l’eventuale esercizio del diritto di critica, anche in assenza di specifiche disposizioni del codice di comportamento;

che, pertanto, sotto il profilo istruttorio le nuove disposizioni introdotte nel codice di comportamento, applicabili ai dipendenti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sembrano più rispondere alla necessità di un’affermazione di principio che a quella di porre rimedio a diffuse criticità riscontrate nell’uso dei mezzi informatici, di mezzi di informazione e di social media, tali da destare un “allarme sociale”, non emergendo alcun elemento in tal senso né dall’ATN, né dall’AIR trasmesse a corredo del testo.

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