Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, sentenza n. 445 del 3 luglio 2023
La Procura regionale espone che dalle indagini dalla Guardia di Finanza è emerso che un bando di concorso del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali all’art. 2 (Requisiti per l’ammissione) disponeva che “è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL) in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, statistica, agraria, scienze forestali, scienze delle comunicazioni ovvero lauree riconosciute equivalenti dalla normativa vigente, ovvero i corrispondenti titoli di studio denominati Laurea (L)”
Nella domanda di ammissione, avente valore di autocertificazione (resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000) la X ha sostenuto al punto 7) “di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art 2 del bando di concorso: Diritto Canonico – OMISSIS”. Poiché il titolo addotto (corso di Diritto Canonico presso OMISSIS) non era ex se ricompreso tra le lauree richieste dal bando né la OMISSIS ha prodotto documenti attestanti l’avvenuta equivalenza, la domanda è stata ammessa con una riserva e risultando idonea non vincitrice nella graduatoria finale.
Il 3 febbraio 2009, la X ha, poi, presentato al MIPAAF copia di un certificato, rilasciato il 03 gennaio 2001 dalla OMISSIS, a firma del OMISSIS, attestante l’avvenuta discussione, in data 19.12.2000, della “tesi di dottorato” in Diritto canonico e civile. Sulla base di tale attestazione, con decreto direttoriale in data 04.02.2009, l’allora OMISSIS X X ha sciolto la riserva sulla validità del titolo di laurea ex art. 2, punto 1, del bando, sul presupposto che lo stesso fosse equipollente ai titoli rilasciati nelle Università italiane
A seguito però di un esposto e di una successiva inchiesta interna, in data 06.12.2017, a ragione del fatto che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti non veritieri (certificato di discussione tesi in “presunto Dottorato in Diritto Canonico e Civile”), il MIPAAF ha disposto la decadenza della X dall’inquadramento nei OMISSIS, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro stipulato in data 02.03.2009.
Inoltre, in data 18.01.2018, il medesimo Dicastero ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X.
Riferisce ancora il Requirente che ai fini del riscontro dei profili di rilevanza erariale connessi alla vicenda e, in particolare, ai fini della quantificazione del danno patito dal MIPAAF, sono stati acquisiti i cedolini stipendiali. Dall’esame di tali documenti – espone parte attrice – è emerso che da marzo 2009 a dicembre 2017 la X ha percepito lo stipendio previsto per l’area OMISSIS, nella qualifica successivamente rivestita di OMISSIS della OMISSIS, per un importo totale pari a € 843.974,20.
In via preliminare il Collegio ritiene che vada dichiarata la prescrizione dell’azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale relativa a quella parte del danno di cui alla richiesta risarcitoria attorea ultra-quinquennale rispetto alla data del 18 gennaio 2018, data in cui il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) ha effettuato la costituzione in mora di entrambi i OMISSIS, X e X, e cioè, quella parte del danno corrispondente alle differenze stipendiali antecedenti la data del 18 gennaio 2013.
Quanto, poi, alla rimanente parte del danno erariale non colpito dalla prescrizione dell’azione, il Collegio ritiene che la domanda attrice sia infondata, e come tale, da respingere, atteso che nel caso di specie l’asserito danno erariale di cui alla pretesa risarcitoria attorea sia comunque inconfigurabile. Occorre, infatti, tenere conto che nel periodo predetto il Ministero ha beneficiato delle prestazioni rese dalla X come OMISSIS del OMISSIS, con la conseguenza che, anche ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, avendo l’amministrazione di appartenenza beneficiato dei vantaggi consistenti nelle prestazioni rese dall’odierna convenuta, nessun pregiudizio patrimoniale è configurabile per le finanze del MIPAAF
Fermo restando quanto fin qui osservato in ordine alla insussistenza, nel caso di specie, del danno patrimoniale per le finanze del MIPAAF il Collegio ritiene che nella fattispecie non si configura, in ogni caso, l’elemento soggettivo del dolo nel comportamento della convenuta X X, e l’elemento soggettivo della colpa grave nel comportamento del convenuto X X, tenuto conto anche delle oggettive incertezze esistenti in ordine alla equiparazione del titolo di studio allegato dalla convenuta X.
La mancanza dell’elemento oggettivo di un danno patrimoniale per le finanze del MIPAAF in relazione ai fatti esposti non consente di poter configurare la sussistenza della ipotizzata responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti in relazione ai fatti ad essi contestati dalla Procura attrice con l’atto di citazione in epigrafe, e risulta assorbente di ogni ulteriore considerazione in ordine all’accertamento degli altri elementi – nesso di causalità ed elemento soggettivo – richiesti dalla legge ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dei convenuti medesimi. Ne consegue che la pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve ritenersi infondata, e, come tale, va respinta.