Consiglio di Stato, sentenza n. 6208 del 23 giugno 2023
X spa impugnava e otteneva l’annullamento di una gara d’appalto. La Regione, a seguito di una nuova valutazione degli atti annullati, li confermava. A ciò seguiva una seconda impugnazione e un secondo annullamento. Nelle more del giudizio di appello, la Regione revocava gli atti della prima gara e ne indiceva un’altra differente. La X impugnava pure questa determinazione, chiedendo pure il risarcimento per mancata aggiudicazione o per illecito pre-contrattuale.
Il TAR respingeva la domanda di annullamento della revoca, ritenendola debitamente motivata, ma accoglieva la domanda di risarcimento da mancata aggiudicazione della prima gara.
Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di prime cure, ha affermato che solo in chiave fittiziamente retrospettiva potrebbe sostenersi che la società X S.p.a. è titolare – e fa quindi valere in giudizio in chiave risarcitoria – dell’interesse al conseguimento dell’aggiudicazione, con i vantaggi che ad essa si connettono (ed i riflessi risarcitori conseguenti alla definitiva perdita degli stessi), mentre, avendo riguardo alla vicenda complessiva così come si presenta all’osservazione del giudicante, quell’interesse è ormai fossilizzato dal sopravvenuto (e definitivo) provvedimento di revoca, che ha fatto sorgere, sulle ceneri dello stesso, l’interesse al rispetto da parte della P.A. delle regole di correttezza che essa deve osservare in contrahendo.
Risulta pertanto condivisibile – pur nella sinteticità della formula – la critica che la Regione ha mosso alla sentenza appellata, imputandole di non aver considerato l’effetto interruttivo del nesso causale tra gli illegittimi provvedimenti di aggiudicazione ed i danni (positivi) lamentati, conseguente al provvedimento di revoca degli atti di gara da essa adottato: è infatti evidente che, nella accennata prospettiva unitaria in cui deve essere collocata la vicenda complessiva ai fini della emersione della fattispecie risarcitoria, la perdita dei guadagni connessi all’aggiudicazione della concessione da parte della X S.p.a. non è derivata, se non, appunto, in un’ottica parziale di carattere storicizzato ed inattuale, dai provvedimenti di aggiudicazione adottati a favore della Y S.p.a., ma dalla revoca degli atti di gara successivamente disposta dalla Regione, la quale ha determinato il travolgimento della situazione giuridica pretensiva al conseguimento dell’aggiudicazione e, con essa, dei danni-conseguenza (da mancato guadagno) ad essa riconducibili.