Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sentenza n. 4939 del 09 giugno 2023
E’ incontestato che il Comune di Palermo ha ricevuto il pagamento del tributo reclamato nei confronti del ricorrente da parte del nudo proprietario dell’immobile per il quale ha poi richiesto il pagamento nei confronti del titolare del diritto di abitazione.
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che la ritenuta titolarità del diritto di abitazione sull’intero fabbricato si pone ai fini della soggettività passiva d’imposta, ai sensi del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 3, comma l, in via alternativa alla comproprietà dell’ immobile medesimo cfr.Cass.n.33112/2018.
Ma proprio tale principio consente di ritenere che il tributo corrisposto da uno dei soggetti passivi del tributo non può consentire all’ufficio di pretenderlo nuovamente nei confronti del titolare del diritto di abitazione.
Ai sensi del comma 2 art. 13 D.L. 201/2011 (restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati, (…) ed è dovuta dai proprietari di fabbricati, che hanno il possesso ai sensi del comma 2 dell’art 1 DLgs 504/92 (…) e dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
In conclusione, questa Corte di Giustizia Tributaria, tenuto conto del reale fruitore dell’immobile su cui ricadeva la pretesa impositiva e riconoscendo ogni caso la sussistenza del pagamento del tributo e l’impossibilità di duplicare per lo stesso cespite l’imposizione, accoglie l’appello.