Corte di Cassazione, sentenza n 20206 del 14 luglio 2023
La Corte territoriale ha ritenuto provata l’assenza dell’A. dal servizio in forza di un ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2727 cod. civ., desumendola dal fatto noto costituito dalla detenzione del badge dell’A. da parte del C., dalle riscontrate timbrature del C. in entrata ed in uscita per conto dell’A., nonché dalla continuità delle medesime nel periodo in contestazione.
Orbene, in tema di valutazione della prova, questa Corte ha ripetutamente affermato che è possibile il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. al fine di valutare la responsabilità ai sensi dell’art. 2054 c.c., giacché anche dette presunzioni sono “prova”, senza che possa istituirsi una gerarchia tra le diverse e relative fonti, salvo la cd. “prova legale”. (Cass. n. 18259/2017; Cass. n. 9245/2007) ed ha altresì chiarito che il riconoscimento di una presunzione favorevole ad una parte non comporta una deroga ai criteri ordinari di riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2967 c.c., ma consente alla parte, che ne rimane gravata, di assolvervi mediante la presunzione stessa. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32642 del 17/12/2018).
La Corte territoriale ha dunque fatto corretta applicazione di tali principi, senza provocare alcuna inversione dell’onere della prova della giusta causa di licenziamento.