La disciplina dettata dal Testo unico in materia di enti locali non
contempla il principio di unicità del gettone di presenza per la
partecipazione a sedute del consiglio o di commissioni nell’ambito della
medesima giornata, limitandosi a prescrivere che la partecipazione alle
sedute sia effettiva. Diversamente, la previgente normativa statale in
materia di indennità di presenza di consiglieri comunali e provinciali aveva
espressamente prescritto la non cumulabilità delle indennità di presenza
per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni consiliari
permanenti nell’ambito della medesima giornata (artt. 10 e 11, della legge
27 dicembre 1985, n. 816, abrogata dall’art. 274, d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267).
In ordine alla questione prospettata, l’avviso della Sezione è nel senso
che, sulla base di una interpretazione letterale, oltre che logica, delle
norme in esame (art. 12 disp. prel.), il principio di unicità del gettone di presenza previsto dall’art. 4, comma 2, L.R. n. 1/2023 trovi applicazione
nel caso in cui il consigliere partecipi a più sedute del consiglio comunale
nella stessa giornata o a più sedute della medesima commissione
consiliare sempre nella stessa giornata («In caso di più sedute del
consiglio comunale o delle medesime commissioni consiliari nella stessa
giornata l’indennità di presenza è unica»).
Sulla base del dato letterale della norma, il principio di unicità del gettone
di presenza, per converso, non trova applicazione nell’ipotesi in cui il
consigliere comunale partecipi nell’arco della stessa giornata a una seduta
del consiglio comunale e a una seduta di una commissione consiliare
ovvero a sedute di commissioni consiliari diverse, a meno che queste
ultime non siano convocate in seduta congiunta (come rilevato da Sezione
Regionale di controllo della Liguria, delibera n. 2/2007/PAR, anche se
nell’ambito di una diversa fattispecie).