Già in precedenza la Sezione Regionale della Lombardia, con la Deliberazione n.140 del 9.05.2018, nell’esaminare una richiesta di parere avente ad oggetto la disponibilità dell’obbligazione tributaria ha affermato che: “Secondo l’impostazione dottrinaria e giurisprudenziale tradizionale, nel nostro ordinamento vige il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in primo luogo quale corollario del principio di legalità, in connessione quindi alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria. Tale assunto si fonda sull’articolo 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Pertanto, secondo questa impostazione, la necessaria previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità” […] Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge”.
La citata deliberazione, che si pone in linea con il precedente parere n. 67/2008, conforme, esamina anche l’aspetto sanzionatorio della questione, pure rilevante nel parere sottoposto all’esame di questa Sezione. A questo proposito la Corte dei conti lombarda scrive: “Il principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria risulta derogabile, nel nostro ordinamento, soltanto in forza di disposizioni di legge eccezionali (come tali da interpretarsi restrittivamente) …. Anche le sanzioni, espressione del potere punitivo dell’amministrazione appartengono al novero delle potestà e dei diritti indisponibili in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte destinataria degli interventi sanzionatori”.
In modo chiaro e definitivo si è espressa, infine, la Sezione delle Autonomie che con la deliberazione 2/2020/QMI ha affermato: “Al pari delle norme impositive, anche le norme di agevolazione tributaria sono sottoposte alla riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost., in quanto realizzano un’integrazione degli elementi essenziali del tributo (Corte Cost. sent. n. 123 del 2010). … Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge”.
Questa Sezione, sulla base delle argomentazioni sopra riportate e tenendo conto della giurisprudenza menzionata, conferma l’orientamento negativo, uniformemente espresso dalle diverse Sezioni della Corte dei conti, in merito alla possibilità per l’Ente di rinunciare alle sanzioni e interessi tributari.