Com’è noto con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è stato emanato il nuovo Codice dei contratti pubblici (di seguito, “Codice”), che prevede, tra le altre, disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, nonché negli articoli e nella tabella di cui all’allegato I.4 al Codice medesimo.
Si ricorderà che l’imposta di bollo per gli appalti recentemente era diventata un punto dolens, anche a causa di diverse risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, che la consideravano applicabile a tutti gli atti presentati per l’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto, tra cui, per esempio, l’istanza, il progetto, il computo metrico, i vari allegati, ecc…
Ricordando che l’imposta di bollo è di 16 euro ogni 4 pagine, si rischiava quindi un salasso, soprattutto per appalti complessi, dove l’offerta può giungere a diverse migliaia di pagine, se si considerano tutti gli allegati.
Per chi volesse avere il riassunto delle risposte dell’Agenzia delle Entrate:
Quindi era fondamentale individuare:
- soggetto passivo dell’imposta (solo l’aggiudicatario o tutti i partecipanti all’appalto?)
- misura e criteri per il calcolo
- posizione della pubblica amministrazione: soggetto obbligato (anche in solido) oppure semplice spettatore, che al massimo può segnalare la mancata applicazione dell’imposta?
Tra le prime risposte del nuovo codice dei contratti pubblici, abbiamo la risposta alla prima domanda: le novità in esame trovano applicazione solo al momento della stipula del contratto, quindi solo l’aggiudicatario dovrà versare l’imposta.
Inoltre, e qui siamo alla seconda domanda, è stato introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo, per importi che vanno da 40 euro (per importi sopra i 40.000 euro) fino a 1000 euro (per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000). Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000. Il successivo articolo 2, comma 1, dell’allegato I.4 prevede, inoltre, che il «pagamento dell’imposta di cui all’articolo 1 ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili.
Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta in commento, si evidenzia che il citato comma 10 dell’articolo 18 del d.lgs. n. 36 del 2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario. Atteso, tuttavia, che, in forza dello stesso comma 10, con la tabella di cui all’allegato I.4 al Codice sono sostituite le sole «modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo» di cui al DPR n. 642 del 1972, si ritiene che debba restare ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR, e quindi la PA obbligata in solido al versamento dell’imposta.
Ai sensi del combinato disposto di cui ai citati articoli 226, comma 1, e 229, comma 2, le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano, pertanto, efficacia dal 1° luglio 2023.