Consiglio di Stato, sentenza n. 7652 dell’8 agosto 2023
La giurisprudenza ha statuito che l’esistenza di un’indagine penale non implica, di per sé, la non ostensibilità di tutti gli atti o provvedimenti che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine, atteso che solo gli atti per i quali è stato disposto il sequestro e quelli coperti da segreto possono risultare sottratti al diritto di accesso. Una volta che i documenti sono stati trasmessi alla competente Procura della Repubblica, non sono perciò stesso coperti da segreto istruttorio ex art. 329 c.p.c. (salvo specifico provvedimento di secretazione), atteso che gli atti posti in essere da una Pubblica Amministrazione nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’autorità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, III, 26 gennaio 2021, n. 770).
Nel caso di specie non si rinviene una specifica motivazione da parte della Procura circa la sussistenza di specifiche ipotesi di esclusione, ovvero in relazione alla pendenza di indagini penali in corso, essendosi la stessa limitata ad invocare la natura riservata degli atti oggetto della richiesta, relativi alla sussistenza di cointeressenze con soggetti per i quali sussisterebbero le controindicazioni che hanno motivato l’esclusione disposta con decreto del Procuratore della Repubblica del -OMISSIS-.
Ne consegue che la posizione dell’Amministrazione può essere assimilata a quella di una qualsiasi stazione appaltante che ha raccolto notizie di illeciti (anche penalmente rilevanti) poi trasmesse all’autorità giudiziaria, per le quali può riconoscersi il diritto di accesso dell’interessato, non ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 24 della legge n. 241 del 1990 e all’art. 329 c.p.p., finalizzata alla tutela delle indagini penali.
E’, oltretutto, evidente, nella fattispecie in esame, l’interesse concreto e attuale dell’appellante a conoscere gli atti sulla base dei quali è stata decisa la sua esclusione dalla procedura, in considerazione della natura dell’attività dalla stessa svolta, tale per cui le pregiudizievoli informazioni su cui si fonda la sua estromissione dalla specifica gara potrebbero determinarne l’esclusione dall’intero settore di attività.
E’ stato, invero, osservato che: “il solo fatto di aver partecipato alla procedura di gara, oltretutto collocandosi in posizione di seconda classificata in graduatoria, è già di per sé sufficiente per dimostrare l’attualità, la concretezza e l’indispensabilità dell’interesse ad accedere alla documentazione richiesta” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2022, n. 6448).
Dunque è innegabile che sussista un concreto interesse all’accesso alle informative di specie, sia in relazione alla gara espletata, che per le future gare alle quali la società parteciperà, per la concreta tutela di meritevoli interessi giuridici ed al fine di evitare di essere estromessa dalle stesse, né il fatto che le informazioni implichino valutazioni discrezionali costituisce valida ragione per la loro segretezza, atteso che deve comunque essere concesso al privato il sindacato sui vizi macroscopici di giudizio dell’amministrazione, soprattutto quando abbiano determinato l’esclusione del soggetto da una gara e ne possano pregiudicare l’esercizio di attività nel settore di appartenenza.