Corte di Cassazione, ordinanza n. 24207 del 7 agosto 2023
Ai sensi degli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le fatture – come le scritture contabili –fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell’esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale (Cass. 22/10/2002, n. 14891; Cass. 29/11/2004, n. 22401; Cass.14/10/2022, n.30309).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, recentemente ribadito, la fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l’ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione essa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto (Cass. 17/11 /2003, n.17371; Cass. 03/03/2009, n. 5071; Cass.11/03/2011, n. 5915; Cass. 12/07/2023, n. 19944).
Inoltre, dal punto di vista funzionale, l’attività svolta dalle ASL, rivolta al perseguimento di fini istituzionali di rilevanza pubblicistica, non assume la natura di attività di impresa e la disposizione di cui all’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n.502del 1992, nel porre come regola organizzativa delle unità sanitarie locali la costituzione in aziende con autonomia imprenditoriale, implicitamente esclude che esse abbiano ex se la qualità di imprenditori. Questa Corte ha del resto affermato che tanto le Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) quanto le gestioni liquidatorie delle ex USL non sono enti pubblici economici, poiché non svolgono attività di produzione di beni o servizi con criteri di economicità, ravvisabili nell’almeno tendenziale equivalenza dei ricavi rispetto ai costi (Cass. 20/05/2014, n.11088; Cass. 26/11/2021, n. 36856); pertanto , avuto riguardo sia al contenuto che ai criteri di gestione – non puramente economici siccome orientati all’erogazione di un servizio pubblico evidentemente essenziale– dell’attività svolta, le AUSL non possono essere equiparate ad un comune imprenditore.