Corte di Cassazione, ordinanza n. 21338 del 19 luglio 2023
Con specifico riguardo ai soggetti passivi e al presupposto impositivo dell’IRAP, giurisprudenza più recente ha chiarito che «l’esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione. Ed invero, si è ritenuto tale requisito implicito nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa» (Cass. 10/04/2023, n. 10481; Cass. 26/11/2019, n. 30873). L’orientamento anzidetto è conforme al principio sancito dalla Cass., SS.UU. del 2016, nn. 7371 e 7391, con cui si è risolto il contrasto giurisprudenziale relativo all’assoggettamento ad IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo, secondo cui «l’eventuale esclusione dall’IRAP delle società semplici (esercenti attività di lavoro autonomo), delle associazioni professionali e degli studi associati è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata. In altre parole, va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito».
Nel caso di specie, si evince dalla sentenza impugnata, come la C.t.r. abbia vagliato nel merito le risultanze processuali, così formando il proprio convincimento nel merito circa la piena sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione; si legge, difatti, che «che, quanto al merito del rilievo, il trio XYZ costituisca notoriamente, fin dal nome, una stabile associazione tra i tre artisti, appare francamente innegabile, posto che, a differenza dei casi evocati dalla difesa dell’appellante del temporaneo inserimento del singolo attore in una compagnia o di una sua partecipazione ad un programma seriale si tratta nel caso di specie di un’attività professionale svolta abitualmente, anzi inscindibilmente da oltre venticinque anni, in comune, strutturata in forma associata. Oltre il fatto notorio, ne sono ulteriori indizi, come già riferito, il comune, totalizzante management e la condivisione anche della comproprietà e della gestione dei diritti d’immagine». Per le medesime ragioni già esposte, tale valutazione meritale non è suscettibile di essere modificata ed integrata in tale sede.