Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 7 settembre 2023 nella causa C‑162/22
La Procura generale ha avviato un’indagine amministrativa nei confronti del ricorrente nel procedimento principale, che all’epoca esercitava le funzioni di procuratore presso una procura lituana, con la motivazione che esistevano indizi secondo i quali quest’ultimo, nell’ambito di un’indagine da lui diretta, avrebbe illegittimamente fornito informazioni rilevanti ai fini di tale indagine all’indagato e al suo avvocato.
Nella sua relazione su tale indagine, la commissione della Procura generale ha constatato che il ricorrente nel procedimento principale aveva effettivamente tenuto una condotta illecita. Secondo detta relazione, tale condotta illecita era dimostrata dagli elementi raccolti durante l’indagine amministrativa. In particolare, le informazioni ottenute durante le operazioni di indagine penale e i dati raccolti nel corso di due istruttorie penali avrebbero confermato l’esistenza di comunicazioni telefoniche tra il ricorrente nel procedimento principale e l’avvocato dell’indagato nell’ambito dell’indagine nei confronti di quest’ultimo che era diretta dal ricorrente nel procedimento principale. Detta relazione ha inoltre rilevato che un’ordinanza giudiziaria aveva autorizzato l’intercettazione e la registrazione del contenuto delle informazioni trasmesse tramite reti di comunicazione elettronica riguardanti l’avvocato in questione e che un’altra ordinanza giudiziaria aveva autorizzato la stessa misura riguardante il ricorrente nel procedimento principale
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati, in applicazione di una misura legislativa adottata ai sensi di tale disposizione, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione, in applicazione della medesima misura, delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva.
In passato la Corte ha già dichiarato che l’accesso a dati relativi al traffico e a dati relativi all’ubicazione conservati da fornitori in applicazione di una misura adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, che deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni risultanti dalla giurisprudenza che ha interpretato tale direttiva, può in linea di principio essere giustificato solo dall’obiettivo di interesse generale per il quale tale conservazione è stata imposta a tali fornitori. La situazione è diversa solo se l’importanza dell’obiettivo perseguito dall’accesso supera quella dell’obiettivo che ha giustificato la conservazione (sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).
Orbene, tali considerazioni si applicano mutatis mutandis a un uso successivo dei dati relativi al traffico e a dati relativi all’ubicazione conservati da fornitori di servizi di comunicazione elettronica in applicazione di una misura adottata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58 ai fini della lotta alla criminalità grave. In effetti, tali dati non possono, dopo essere stati conservati e messi a disposizione delle autorità competenti ai fini della lotta alla criminalità grave, essere trasmessi ad altre autorità e utilizzati al fine di realizzare obiettivi, quali, come nel caso di specie, la lotta a una condotta illecita di natura corruttiva, che sono di importanza minore, nella gerarchia degli obiettivi di interesse generale, rispetto a quello della lotta alla criminalità grave e della prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica.
Infatti, autorizzare, in una situazione del genere, l’accesso ai dati conservati sarebbe contrario a tale gerarchia degli obiettivi di interesse generale richiamata ai punti 33, da 35 a 37 e 40 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a., C‑140/20, EU:C:2022:258, punto 99).
Alla luce di quanto precede occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che dati personali relativi a comunicazioni elettroniche che sono stati conservati, in applicazione di una misura legislativa adottata ai sensi di tale disposizione, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e che sono stati successivamente messi a disposizione, in applicazione della medesima misura, delle autorità competenti a fini di lotta alla criminalità grave possano essere utilizzati nell’ambito di indagini per condotte illecite di natura corruttiva.