Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Toscana, sentenza n. 290 del 13 settembre 2023
Risulta agli atti di causa che i due soldati abbiano agito in concorso con i loro superiori, e abbiano commesso il reato in numero di 7 episodi tra giugno e luglio 2018. In particolare, risulta che, in divisa ed in equipaggiamento armato, si siano recati con i mezzi di servizio in luoghi diversi da quelli di competenza territoriale – di frequente passaggio di cittadini cinesi -, e abbiano effettuato posti di blocco, per contestare presunte irregolarità e pretendere la dazione di somme, minacciando, in caso contrario, l’irrogazione di sanzioni da violazione del codice della strada. Così operando, avrebbero estorto alle loro vittime la somma complessiva di euro € 330,00. Detta somma risulta essere stata ripartita in parti uguali tra i quattro componenti della pattuglia per un importo finale di € 82,5 ciascuno.
A fronte della pronuncia penale, l’Organo requirente ha richiamato i requisiti e i limiti della perseguibilità del danno all’immagine della PA ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e s.m.i. e ha proceduto alla conseguente quantificazione, ritenendo, tuttavia, di non dover applicare il principio recato dall’art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, che lo indica nel duplum dell’importo complessivo estorto nell’esercizio dell’attività criminosa, in quanto “ridurrebbe il carattere della condanna a elemento meramente simbolico”. Al contrario, ha proceduto alla sua valutazione in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 c.c., definendone l’importo in € 6.000,00 per ciascuno dei convenuti.
E’ infatti noto che la quantificazione in via equitativa del danno all’immagine della PA, impone di prendere in considerazione: (i) la qualifica posseduta dai convenuti al momento della commissione degli illeciti; (ii) il grado di disvalore giuridico-sociale connesso alla gravità e frequenza degli illeciti commessi; (iii) l’intenzionalità dell’illecito, l’eventuale pluralità delle condotte e la consapevolezza dell’agire; (iv) la diffusione della vicenda, oltre che all’interno dell’Amministrazione lesa, anche nella comunità sociale di riferimento.
Pertanto, in considerazione di questi specifici elementi di valutazione delle prove disponibili agli atti di causa, ritiene che il danno debba essere rideterminato in via equitativa alla somma di € 4.000,00 cadauno, da versarsi al Ministero della Difesa – Esercito italiano.